Fondazione Lavoratori Officine Galileo

Statuto

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Allegato "B" al Rep. 32555 Fasc. 6727 del 15.12.2004

STATUTO


TITOLO I

Costituzione, Scopo, Durata, Sede


Art. 1) E' costituita la "Fondazione Lavoratori Officine Galileo F.L.O.G. Società Cooperativa", con sede nel Comune di Firenze.
 

Art. 2) La F.L.O.G. è una Cooperativa apolitica e apartitica, senza scopo di lucro, retta dai principi della mutualità che si propone il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei propri Soci promuovendo attività mutualistiche, favorendo il consumo cooperativo e partecipando alla organizzazione del loro tempo libero; la F.L.O.G. può comunque operare anche con terzi non soci.
 

In particolare essa è rivolta all'esercizio delle seguenti attività:
 

1) garantire le condizioni necessarie per l'associazione in gruppi cooperativi e centri di interesse dei propri Soci;

2) gestire spacci, punti vendita, bar e impianti sportivi;
organizzare iniziative di carattere culturale con particolare    riferimento alle tradizioni musicali dei popoli del mondo e allo     sviluppo della cultura cinematografica nel settore etnomusicale; organizzare iniziative di carattere sportivo, turistico e ricreativo;
 

3) promuovere attività mutualistiche e cooperative.
Nell'ambito delle iniziative di carattere culturale, sono compresi anche i corsi di Formazione e Specializzazione Professionale.
Nell'ambito delle attività mutualistiche, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei Soci, viene istituita una Sezione, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle limitazioni previste dal successivo comma.
La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione tassativa di quelle previste dal D.Lgs. 58/1998 e, comunque, con espressa inibizione delle attività di cui agli articoli 10 e 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385; potrà anche assumere, non per il collocamento e comunque nei limiti di cui all'art. 2361 C.C., sia in Italia che all'estero, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà infine concedere fideiussioni e garanzie anche reali a favore di terzi.
L'attività della Cooperativa, pur sviluppandosi in varie Gestioni, ha carattere unitario.


Art. 3) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

Soci cooperatori

Art. 4) Il numero dei Soci cooperatori è illimitato ma non potrà mai essere inferiore a 50 (cinquanta).
Come indicato nella denominazione sociale, l'accesso alla categoria di soci della Cooperativa era originariamente limitato ai dipendenti delle Officine Galileo.
A seguito delle modifiche societarie e di quelle intervenute nelle relative realtà aziendali, è stato ampliato il requisito per l'accesso a socio della Cooperativa, permettendo l'ingresso nella compagine sociale ai dipendenti delle società che sono succedute alle Officine Galileo e la permanenza nella compagine sociale ai pensionati delle Officine Galileo e delle società ad essa succedute.
Attualmente i requisiti richiesti per l'ammissione e la permanenza a Socio cooperatore sono:
a) essere:
1) dipendenti della "Galileo Avionica S.p.a.", o di altre Società che dovessero succedere alla predetta Società, limitatamente alle aziende ubicate nella provincia di Firenze;
2) dipendenti della "Galileo Vacuum System S.p.A." o di altre Società che dovessero succedere alla predetta Società, limitatamente alle aziende ubicate nella provincia di Prato;
3) dipendenti della "Esaote S.p.A." o di altre Società che dovessero succedere alla predetta Società, limitatamente a quelli in forza alle aziende ubicate nella provincia di Firenze;
4) dipendenti della "OTE S.p.A." o di altre Società che dovessero succedere alla predetta Società, limitatamente a quelli in forza alle aziende ubicate nella provincia di Firenze;

5) dipendenti di Società che saranno costituite a seguito di esclusivo conferimento di una delle aziende di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, o da scissioni societarie delle Società di cui ai punti 1, 2, 3 e 4;
6) dipendenti della F.L.O.G. Società Cooperativa stessa o di associazioni la cui costituzione sia stata promossa esclusivamente dai Soci della F.L.O.G. Società Cooperativa e che siano riconosciute tali dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 26, terzo comma, lettera l) del presente Statuto;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
c) non esercitare una attività concorrente con quella della F.L.O.G. Società Cooperativa.
Potranno comunque rimanere Soci i pensionati a qualsiasi titolo o ragione delle Società ed enti sopracitati che ne facciano apposita comunicazione.
Inoltre potranno rimanere Soci coloro che, pur avendo perduto il requisito di cui al punto a) del quarto comma del presente articolo, ne facciano richiesta e vengano accettati dal Consiglio di Amministrazione.
Infine, previa comunicazione, permarranno Soci i dipendenti delle Società menzionate al quarto comma qualora queste procedano a fusioni con altre Società (sia per fusione propria che per incorporazione) o qualora siano cedute o conferite le aziende; in tal modo sono fatti salvi i diritti acquisiti da tali soggetti.
Parimenti potranno mantenere la qualifica di Socio cooperatore i predetti soggetti, che ne facciano apposita comunicazione, al momento del pensionamento.

Art. 5) Per diventare Socio cooperatore deve essere presentata domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale e Società o associazione della quale il richiedente è dipendente, il numero delle azioni da sottoscrivere e gli eventuali altri dati richiesti dal Consiglio di Amministrazione.
Chi chiede di diventare Socio cooperatore dovrà dichiarare inoltre di avere visionato e di accettare integralmente il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
 

Art. 6) Il nuovo Socio deve:
a) pagare la tassa di ammissione quale versamento a fondo perduto;
b) liberare le azioni sottoscritte e provvedere al versamento dell'eventuale sovrapprezzo azioni;
c) provvedere al versamento dei contributi dovuti secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, oppure secondo i Regolamenti interni.

Art. 7) La qualità di Socio cooperatore si perde per morte, per recesso o per esclusione.

Art. 8) Nel caso di morte di un Socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile nella misura e con le modalità stabilite dall'Art.11.
Il recesso è consentito al Socio nei casi previsti dalla legge.
Al recesso si applicano le norme stabilite dall'art. 2532 del Codice Civile.


Art. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio cooperatore che:
a) non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto o dei Regolamenti Interni o le deliberazioni degli Organi Sociali;
b) non adempia, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti quale Socio verso la Cooperativa;
c) danneggi in qualunque modo, sia moralmente che materialmente, la Cooperativa;
d) eserciti una attività concorrente con quella della Cooperativa.
e) abbia perduto i requisiti di cui al quarto comma, lettera a) dell'Art. 4, salvo quanto previsto nei commi dal quinto all'ottavo compresi del medesimo articolo.


Art. 10) I Soci cooperatori receduti, esclusi e gli eredi del Socio deceduto hanno diritto al rimborso delle azioni sottoscritte e liberate, secondo il valore reale calcolato sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale.
Il rimborso delle azioni dovrà avvenire entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di cui al comma precedente.
Art. 11) I Soci receduti, esclusi e gli eredi del Socio deceduto, qualora non richiedano il rimborso delle azioni entro un anno dal momento in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale, decadono da ogni diritto al rimborso stesso, il cui importo verrà trasferito al Fondo di Riserva Legale.


TITOLO III

Obbligazioni

Art. 12) L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Art. 13) L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.
Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII Capo V del Libro V del Codice Civile.

TITOLO IV

Azioni

Art. 14) Il capitale della società è variabile e formato dai conferimenti dei Soci cooperatori ed è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00) cadauna.
La liberazione delle azioni sottoscritte dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.
Ai sensi dell'art.2346, primo comma, Codice Civile, è esclusa l'emissione dei titoli azionari.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; esse non possono in nessun caso essere cedute, neppure ad altri soci, con effetto verso la Società.
Le azioni sottoscritte dai soci iscritti alla data del 15 dicembre 2004 conservano il valore nominale di euro 11,36 (undici virgola trentasei).


Patrimonio Sociale

Art. 15) Il Patrimonio Sociale è costituito:
a) dal Capitale Sociale;
b) dal Fondo di riserva da sovrapprezzo delle azioni;
c) dal Fondo di Riserva Legale;
d) da ogni altro Fondo non costituito a copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri.
Il Fondo di Riserva Legale è costituito:
a) dall'accantonamento di una quota, non inferiore al 30%, dell'Utile Netto di Esercizio;
b) dalla tassa di ammissione versata dai Soci di cui all'Art. 6, lettera a);
c) dalle azioni per le quali i Soci cooperatori siano decaduti dal diritto al rimborso ai sensi dell'Art. 11.

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 16) L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria e/o straordinaria.
La convocazione, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, deve essere effettuata dagli amministratori mediante avviso contenente le materie all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza della prima ed eventualmente della seconda convocazione, secondo le seguenti alternative modalità:
a) avviso da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci, spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea;
b) avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
c) avviso da pubblicarsi sul quotidiano LA NAZIONE o sul quotidiano LA
REPUBBLICA almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In mancanza dell'adempimento delle formalità di cui al secondo comma, comunque, l'Assemblea sarà validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato.
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.
L'Assemblea dovrà essere convocata in sede ordinaria o straordinaria, a seconda delle materie da trattare, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo senza indugio e comunque entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 17) L'Assemblea in sede ordinaria:
a) approva il Bilancio;
b) nomina e revoca gli Amministratori;
c) nomina e revoca il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno, e ne determina il compenso;
d) nomina il soggetto cui è demandato il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 bis C.C., e ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico;
e) approva i Regolamenti;
f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 bis C.C.;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge, dallo statuto o dagli amministratori per il compimento degli atti di questi ultimi.

Art. 18) L'Assemblea in sede straordinaria delibera sugli argomenti di cui all'art. 2365 Codice Civile.

Art. 19) In prima convocazione l'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto di voto.
L'Assemblea in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti.
Tuttavia per le delibere assembleari sia in prima che in seconda convocazione, aventi per oggetto lo scioglimento o la liquidazione della Cooperativa è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto.
La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Art. 20) Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano; per le elezioni delle Cariche Sociali, o quando la delibera ha per destinatario una persona fisica, è obbligatorio lo scrutinio segreto, salvo diversa unanime decisione dell'Assemblea.

Art. 21) Hanno diritto di intervento in assemblea i soci iscritti nel libro soci alla data di convocazione dell'assemblea.
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci cooperatori che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni.
Ogni Socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute ed il loro valore.
Il Socio, in caso di malattia o di comprovato impedimento risultanti da certificazione scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio avente diritto di voto, non Amministratore, non Sindaco e non dipendente della Cooperativa, mediante delega scritta.
Ogni Socio delegato non può rappresentare più di tre Soci con deleghe separate per ognuno di essi.
Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti Sociali.

Art. 22) L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza dal Consigliere delegato ove esista o, in mancanza, dall'Amministratore più anziano di età o, ove essa lo deliberi, dal Socio cooperatore eletto dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina un Segretario e due Scrutatori.
Le delibere dell'Assemblea ordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 23) La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea in occasione della adunanza per la discussione e approvazione del Bilancio di Esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione uscente.
Gli Amministratori devono essere scelti tra i Soci cooperatori, sono rieleggibili nei limiti di quanto previsto per legge, e restano in carica per tre esercizi e più precisamente fino alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
Nella scelta degli Amministratori l'Assemblea avrà cura di eleggere Soci cooperatori che rappresentino tutte le realtà del corpo sociale da cui è composta la Cooperativa ed anche un rappresentante proposto dalla Società di cui all'art. 4, quarto comma, lettera a), numero 1.
Gli Amministratori decadono dalla carica qualora vengano a perdere la qualifica di Socio cooperatore.
Nessuna retribuzione è loro dovuta per la loro attività collegiale; compete invece il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.
Pur tuttavia, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, può sempre deliberare la corresponsione di un compenso a favore dei membri del Consiglio investiti di particolari cariche.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di membri variabile non inferiore a 10 (dieci) e non superiore a 20 (venti).
Il numero dei componenti il Consiglio viene deliberato dall'Assemblea nella stessa riunione in cui si provvede alla elezione dei membri del Consiglio.
La carica di Amministratore è incompatibile con l'essere dipendente della Cooperativa, delle Associazioni o delle Società partecipate di cui all'Art. 2 dello Statuto.
Nella prima riunione dopo la sua elezione, il Consiglio di Amministrazione deve eleggere:
a) il Presidente;
b) due Vicepresidenti;
c) il Segretario.
Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione può nominare, per le attività per le quali la Cooperativa ritiene di non avvalersi di organizzazioni specifiche del settore e comunque per le attività mutualistiche, i Direttori di Gestione ed i loro Consigli di Gestione tra i Soci cooperatori.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà opportuno o quando sia stata fatta domanda da almeno tre Amministratori.
La convocazione del Consiglio verrà fatta mediante lettera, fax, telegramma, e-mail, da inviarsi agli Amministratori e Sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima della riunione, oppure nei casi di urgenza,
almeno un giorno libero prima dell'adunanza.
L'avviso di convocazione, da comunicarsi in forma scritta agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, contiene: il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno.
Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.
In mancanza del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente più anziano di età oppure in mancanza, l'altro Vice Presidente oppure, in mancanza, il consigliere più anziano di età.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di argomenti nei quali sono interessati gli Amministratori, i Sindaci oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
Oltre che nei casi previsti per legge, decade dalla carica l'Amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.
Può pertanto deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o in base allo statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo il Consiglio:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) delibera in merito alla ammissione dei Soci cooperatori, determinando la tassa di ammissione ed i contributi annuali, le loro modalità di pagamento e quelle di liberazione delle azioni sottoscritte;
c) delibera in merito al recesso ed alla esclusione dei Soci cooperatori;
d) adempie a tutte le funzioni ed esercita tutti i poteri demandatigli dalla legge e dal presente Statuto;
e) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
f) redige i Bilanci e relativi allegati ed i rendiconti;
g) redige i Regolamenti relativi al funzionamento della Cooperativa ed alle singole Gestioni;
h) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti dei lavoratori alle dipendenze della Cooperativa;
i) delibera gli investimenti immobiliari nell'interesse delle attività sociali;
l) riconosce quali sono le Associazioni la cui costituzione sia stata promossa esclusivamente tra i Soci della Cooperativa ai sensi dell'Art. 4.

Art. 27) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere e sostenere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione od anche per giudizi di revocazione o Cassazione, o di nominare all'uopo avvocati o procuratori alle liti.
Il Consiglio può delegare, ad eccezione della concessione di fidejussioni o garanzie anche reali a favore di terzi e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.2381, 4 comma, C.C., in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, ed in parte  anche a singoli consiglieri nonchè, con procura speciale, a terzi non Soci o impiegati della Società.
I Vice Presidenti coadiuvano in tutto il Presidente e, in sua assenza e/o impedimento, ne assumono tutte le attribuzioni.
Art. 28) Il Segretario redige, d'accordo con il Presidente, gli Ordini del Giorno che formeranno oggetto delle Riunioni Consiliari, gli avvisi riguardanti le convocazioni del Consiglio e della Assemblea, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio di Amministrazione, tiene ed aggiorna il Libro dei Soci e i Libri delle Adunanze del Consiglio e dell'Assemblea.
Inoltre, egli prende visione di tutta la corrispondenza in arrivo che trasmette agli Organi della Cooperativa, cura personalmente l'archivio sociale, la corrispondenza non commerciale e quella del Presidente.

Art. 29) Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o comunque se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci, anche tra i non Soci.
L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci Effettivi.
I Sindaci durano in carica tre esercizi, possono essere rieletti, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Il compenso annuale dei Sindaci è determinata dalla Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'Ufficio.

Art. 30) Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 Codice Civile, controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, predisponendo altresì la relazione prevista dall'articolo 2429 Codice Civile.
I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.
Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da trascrivere nell'apposito libro.
Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis Codice Civile, l'Assemblea può attribuire ai sindaci il controllo contabile.
In tal caso il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 31) Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione,iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia oppure, nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, dal Collegio Sindacale.
Il soggetto incaricato del controllo contabile:
- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle  scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
L'incarico di controllo contabile ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.


TITOLO VI

Esercizio Sociale - Bilancio

Art. 32) L'esercizio amministrativo ha inizio il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.
Alla fine di ogni esercizio amministrativo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, indicate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa qualora il bilancio venga redatto in forma abbreviata.
Gli utili risultanti dal bilancio sociale saranno così ripartiti:
a) almeno il 30% al Fondo di Riserva Legale qualunque sia l'ammontare da questo raggiunto;
b) una quota degli utili, nella misura stabilita dall'art. 11 della Legge numero 59/92 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere destinata alla costituzione e all'incremento dei Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) una quota degli utili, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla costituzione ed incremento dei Fondi di cui al comma 1, lettera d), dell'Art. 15 del presente Statuto.
L'Assemblea può comunque deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, la totalità degli utili di esercizio, dedotta la quota da destinarsi ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al precedente punto b), siano accantonati nel Fondo di Riserva Legale e/o nei Fondi di cui al comma 1, lettera d), dell'Art. 15 del presente Statuto.

Art. 33) E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.
E' vietata la distribuzione di riserve a favore dei Soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia in caso di scioglimento della Società.
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34) Il bilancio annuale espone il Risultato Economico e Finanziario complessivo delle varie attività della Società, tenendo però distinti i risultati relativi alla Gestione Mutualità.

Art. 35) In nessun caso potrà essere consentito che dal Fondo Ordinario della Gestione Mutualità, alimentato con i contributi dei Soci cooperatori, siano effettuati storni definitivi di somme per il soddisfacimento di altri impegni sociali assunti dalla Società.

TITOLO VII

Gestioni Interne

Art. 36) I Direttori di Gestione sono preposti alla direzione delle Gestioni delle attività della Cooperativa.
Ognuno di essi, coadiuvato da un Consiglio di Gestione, è responsabile del regolare funzionamento della Gestione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione.
Ognuno di essi deve attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Gestione o alle direttive di massima impartite, secondo i casi, dal Consiglio di Amministrazione.
I Direttori di Gestione, non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, possono partecipare in veste consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione secondo modalità stabilite da apposito Regolamento.
I Direttori di Gestione saranno chiamati a relazionare al Consiglio di Amministrazione sull'attività della propria Gestione.
I Direttori di Gestione rimangono in carica per tutto il periodo di tempo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Art. 37) Il Consiglio di Gestione è formato da:
- un Segretario di Gestione che coadiuva il Direttore di Gestione e lo sostituisce di diritto nel caso di sua assenza o impedimento;
- da più Consiglieri, il cui numero è definito nei rispettivi Regolamenti di Gestione.
Il Consiglio di Gestione è l'organo operativo che, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, assegna obiettivi alla propria gestione, ne controlla il conseguimento, formula propri bilanci, propone al Consiglio di Amministrazione investimenti e programmi.
Il Consiglio di Gestione rimane in carica per tutto il periodo di tempo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Art. 38) Il funzionamento tecnico e amministrativo delle singole Gestioni dovrà essere disciplinato da appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea.

Art. 39) Potranno essere stabilite ulteriori iniziative di carattere sociale e finanziario, non previste negli articoli precedenti, come finalità immediate della Cooperativa.
Tali provvedimenti potranno essere stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione negli appositi Regolamenti, sempre che ciò non renda necessario un aumento di contributi a carico dei Soci.
In tale ultimo caso dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito.

TITOLO VIII

Disposizioni Generali e Finali

Art. 40) Se in qualche periodo dell'anno le disponibilità finanziarie della Gestione Mutualità non potessero far fronte al pagamento integrale dell'indennità di malattia, a causa di un notevole improvviso aumento di Soci cooperatori ammalati, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la temporanea diminuzione delle indennità in proporzione del Fondo Ordinario della Gestione Mutualità disponibile.
Se invece gli aumenti degli oneri per far fronte alle prestazioni non dovessero dipendere da cause temporanee o stagionali, ma da cause permanenti, l'Assemblea dei Soci, appositamente convocata in seduta straordinaria, dovrà pronunciarsi sull'alternativa di un aumento dei contributi o di riduzione delle indennità.

Art. 41) In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con le maggioranze stabilita dall'Art. 19, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i Soci cooperatori, stabilendone i poteri.

Art. 42) Per quanto non previsto e regolato dal presente Statuto e relativi Regolamenti, valgono le norme del vigente Codice Civile in materia di società per azioni e delle Leggi Speciali sulla Cooperazione.


              F.TO                                                        F.TO

  ANDREA BELLUCCI                                     GIOVANNA ACQUISTI

  PRESIDENTE FLOG                                               NOTAIO

 

 

 

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Pagina aggiornata il 26 novembre 2007