STATUTO
TITOLO I
Costituzione,
Scopo,
Durata,
Sede
Art. 1 )
E' costituita
la "Fondazione
Lavoratori Officine Galileo
F.L.O.G. Società
Cooperativa", con
sede nel
Comune di
Firenze.
Art. 2)
La F.L.O.G.
è una Cooperativa
apolitica e apartitica, senza scopo
di lucro, retta
dai principi
della mutualità
che si propone il
miglioramento delle condizioni
morali ed economiche
dei
propri
Soci promuovendo
attività mutualistiche,
favorendo
il consumo
cooperativo e partecipando alla
organizzazione
del
loro
tempo
libero;
la
F.L.O.G. può
comunque
operare anche
con terzi
non soci.
In particolare
essa
è rivolta
all'esercizio delle
seguenti
attività:
-
garantire le condizioni
necessarie per
l'associazione in
gruppi cooperativi e centri
di interesse
dei propri
Soci;
-
gestire spacci, punti
vendita, bar
e impianti sportivi; organizzare
iniziative di carattere culturale
con particolare
riferimento
alle
tradizioni
musicali
dei
popoli del
mondo
e allo sviluppo
della cultura
cinematografica nel settore etno-musicale;
organizzare iniziative di carattere
sportivo, turistico e ricreativo;
-
promuovere attività mutualistiche e cooperative. Nell'ambito delle
iniziative di carattere culturale, sono compresi anche i corsi di
Formazione e Specializzazione Professionale.
Nell'ambito
delle
attività
mutualistiche, al
fine
di
stimolare
lo spirito
di previdenza
e risparmio dei
Soci, viene
istituita
una
Sezione,
disciplinata
da
apposito Regolamento,
per la
raccolta
dei prestiti
limitata ai Soci
ed effettuata
esclusivamente
ai
fini
del
conseguimento
dell'oggetto
sociale nel rispetto delle limitazioni
previste dal successivo
comma. La società
potrà compiere
tutte le operazioni
commerciali, finanziarie, mobiliari
ed immobiliari, che
saranno ritenute necessarie
od
utili
dal Consiglio
di amministrazione per il conseguimento
dell'oggetto sociale,
con esclusione tassativa
di
quelle
previste
dal
D.Lgs.
58/1998
e,
comunque, con
espressa
inibizione
delle
attività
di cui
agli
articoli
10
e 106
del
D.Lgs. 1°
settembre 1993
n. 385; potrà
anche assumere,
non
per il
collocamento e comunque nei
limiti di
cui all'art.
2361
C.C.,
sia in
Italia che
all'estero, direttamente o indirettamente,
interessenze o partecipazioni in
altre società
o imprese
aventi oggetto analogo,
affine o connesso
al proprio; potrà
infine concedere
fideiussioni e garanzie anche
reali
a
favore
di
terzi.
L'attività della Cooperativa,
pur sviluppandosi
in varie
Sezioni,
ha
carattere
unitario.
Al fine di mantenere vivo e di consolidare tra i soci il vincolo associativo
proprio dell’organizzazione cooperativa, di instaurare e coltivare rapporti
organici tra gli organi sociali della cooperativa e la collegialità dei
soci, di stimolare un attivo interessamento ed una democratica
partecipazione dei soci alla vita della società, in particolare alla
formazione dei suoi programmi di attività, di rendere i soci partecipi degli
scopi di propaganda cooperativa, di orientamento, di adesione dei nuovi soci
e di ogni altra iniziativa che tale collaborazione richiede, i soci della
cooperativa possono promuovere la costituzione di Sezioni Soci che
costituiscono unità organiche del corpo sociale.
La costituzione delle Sezioni Soci deve essere deliberata dal Consiglio di
Amministrazione.
Art.
3)
La
durata
della
Società
è
fissata
al
31
dicembre
2060 e
potrà essere
prorogata con
deliberazione
dell'Assemblea.
TITOLO
II
Soci
cooperatori
Art. 4)
Il
numero
dei Soci
cooperatori è illimitato ma
non potrà mai
essere inferiore
a 50 (cinquanta).
Come indicato nella
denominazione sociale, l'accesso
alla categoria di soci della
Cooperativa era originariamente
limitato
ai dipendenti
delle Officine
Galileo.
A seguito delle modifiche
societarie e di
quelle intervenute nelle
relative realtà
aziendali, è stato
ampliato il
requisito per l'accesso
a socio della
Cooperativa, permettendo l'ingresso
nella
compagine
sociale ai dipendenti delle
società che
sono
succedute
alle Officine
Galileo
e la
permanenza
nella
compagine
sociale ai pensionati delle Officine
Galileo e delle
società ad
essa succedute.
Attualmente
i
requisiti
richiesti
per l'ammissione
a Socio cooperatore sono:
a)
essere:
1)
dipendenti
e pensionati
di
società
che
sono
succedute
alla società d'origine
Officine Galileo
e di quelle che succederanno
in
futuro
a quest'ultime in
seguito
a fusioni,
incorporazioni,
scorpori,
cessione
ecc., purché
le società stesse riconoscono il
ruolo
sociale
della
Cooperativa
e limitatamente
ai
dipendenti
in
forza nelle
sedi
aziendali
ubicate
nelle
Province
di
Firenze
e
Prato;
2)
dipendenti
della
F.L.O.G.
Società
Cooperativa
stessa
o
di associazioni
la cui costituzione
sia stata
promossa esclusivamente dai soci della
F.L.O.G. Società
Cooperativa e che siano
riconosciute tali dal Consiglio
di Amministrazione ai sensi
dell'art.
26, terzo
comma,
lettera
i)
del
presente
statuto;
3)
familiari
di primo grado dei
soci dipendenti/pensionati
delle società
sopraelencate;
4)
dipendenti di società
che intendano
stabilire un rapporto
con
la
F.L.O.G.
Società
Cooperativa a vantaggio
dei
propri
dipendenti,
riconoscendone
il
ruolo
politico
e sociale
mediante
accordo approvato dal Consiglio
di Amministrazione della
F.L.O.G.;
b)
avere
compiuto
il diciottesimo
anno
di
età;
c)
non
esercitare una
attività
concorrente
con
quella
della
F.L.O.G.
Società
Cooperativa.
Inoltre
potranno
presentare
una
nuova
domanda
di
ammissione
alla
qualifica
di socio
coloro
che
l'hanno
persa
o per
esclusione
ai sensi
del punto
b) dell'art.
9 o per volontario
re cesso, previo versamento
dei contributi relativi alle
annualità pregresse per
un massimo
di 5 (cinque)
anni
e la
rimozione
dei motivi di esclusione
con l'assolvimento degli obblighi
nei
confronti
della F.L.O.G..
Il
libro soci
dovrà indicare
la categoria
di appartenenza
del socio
cooperatore.
Art. 5) Per
diventare Socio
cooperatore deve
essere presentata
domanda
scritta al
Consiglio
di
Amministrazione
specificando
nome, cognome,
residenza, luogo
e data di
nascita, codice
fiscale
e Società
o associazione
della
quale
il
richiedente
è dipendente, il
numero delle
azioni da
sottoscrivere e
gli
eventuali
altri dati
richiesti dal
Consiglio di Amministrazione.
Chi chiede di diventare Socio cooperatore dovrà dichiarare inoltre di
avere visionato e di accettare integralmente il presente Statuto ed i
Regolamenti Interni.
Art.
6) Il
nuovo Socio
deve:
a) pagare
la tassa di
ammissione quale
versamento a fondo
perduto;
b)
liberare
le
azioni
sottoscritte e provvedere
al
versamento dell'eventuale sovrapprezzo
azioni;
c) provvedere
al
versamento
dei
contributi dovuti
secondo quanto deliberato
dal
Consiglio
di Amministrazione, oppure secondo i
Regolamenti interni.
Art.
7) La
qualità
di
Socio
cooperatore
si
perde
per
morte,
per
recesso
o
per
esclusione.
Art. 8) Nel
caso di morte
di un Socio, gli
eredi hanno
diritto
al
rimborso delle
azioni
ai sensi
dell'art. 2535
del Codice
Civile
nella
misura
e
con
le
modalità
stabilite
dall'Art. 11.
Il
recesso
è consentito al
Socio
nei
casi
previsti
dalla
legge.
Al recesso
si applicano
le norme stabilite dall'art.
2532 del Codice
Civile.
Art. 9)
Oltre che
nei casi
previsti dalla
legge, il Consiglio
di
Amministrazione
può
deliberare
l'esclusione
del
Socio
cooperatore
che:
a)
non
osservi le
disposizioni dell'Atto
Costitutivo, dello
Statuto o dei Regolamenti
Interni o
le deliberazioni degli Organi
Sociali;
b) non adempia, senza giustificato
motivo, agli
obblighi assunti
quale
Socio
verso
la
Cooperativa;
c)
danneggi
in
qualunque
modo,
sia
moralmente
che
materialmente,
la Cooperativa;
d) eserciti
una attività concorrente con quella
della
Cooperativa.
Art. 10)
I Soci cooperatori
receduti, esclusi e gli
eredi del
Socio
deceduto hanno
diritto
al
rimborso delle
azioni
sottoscritte
e liberate, secondo
il valore reale calcolato sulla base del
Bilancio dell'esercizio in cui il rapporto
sociale si scioglie
limitatamente al Socio
e, comunque, in misura
mai superiore al
valore nominale.
Il rimborso delle azioni dovrà
avvenire entro
centottanta giorni
dalla
data
di
approvazione del
bilancio
di
cui
al
comma
precedente.
Art. 11)
I Soci
receduti, esclusi
e gli
eredi del
Socio deceduto,
qualora non richiedano il rimborso
delle azioni
entro un
anno
dal
momento
in cui
ha
effetto lo
scioglimento del rapporto sociale,
decadono da ogni
diritto al rimborso stesso, il
cui importo
verrà
trasferito
al
Fondo
di
Riserva
Lega-
le.
TITOLO
III
Obbligazioni
Art. 12) L'emissione
di obbligazioni
ordinarie è
deliberata dall'organo
amministrativo, mentre
l'emissione di
obbligazioni
convertibili è deliberata
dall'assemblea straordinaria.
Art.
13) L'Assemblea,
con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire
all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte
obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo
massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la
facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai
possessori di altre obbligazioni convertibili.
Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII Capo V del Libro
V del Codice Civile.
TITOLO
IV
Azioni
Art. 14)
Il capitale
della società
è variabile
e formato
dai conferimenti dei
Soci cooperatori ed è
rappresentato
da azioni
del
valore
nominale
di
euro
25,00
(venticinque/00)
cadauna.
La
liberazione delle azioni
sottoscritte dovrà essere
effettuata entro
il
termine
stabilito
dal
Consiglio
di
Amministrazione,
ai sensi
dell'art. 26
del presente Statuto.
Ai
sensi
dell'art.2346, primo
comma,
Codice
Civile,
è esclusa l'emissione dei titoli
azionari.
Le azioni
non possono essere
sottoposte a pegno
o vincolo senza
autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione; esse non
possono in nessun caso essere
cedute, neppure
ad altri soci,
con
effetto
verso
la
Società.
Le azioni sottoscritte
dai soci
iscritti alla
data del
15 dicembre
2004
conservano
il
valore nominale
di
euro
11,36 (undici
virgola trentasei).
Patrimonio Sociale
Art.
15)
Il
Patrimonio
Sociale è
costituito:
a)
dal
Capitale
Sociale;
b) dal
Fondo di
riserva da
sovrapprezzo delle azioni;
c) dal
Fondo di
Riserva Legale;
d) da
ogni altro
Fondo non
costituito a copertura di
partico- lari rischi e
in previsione
di oneri
futuri.
Il
Fondo
di
Riserva
Legale
è
costituito:
a)
dall'accantonamento
di
una
quota,
non
inferiore
al
30%, dell'Utile
Netto di
Esercizio;
b) dalla
tassa di
ammissione versata
dai Soci di cui
all'Art. 6,
lettera
a);
c)
dalle
azioni
per
le
quali
i Soci
cooperatori
siano
decaduti
dal
diritto
al
rimborso
ai
sensi
dell'Art.
11.
TITOLO V
Organi
Sociali
Art. 16)
L'Assemblea si riunisce
e delibera in
sede ordinaria e/o
straordinaria.
La
convocazione,
anche
in luogo diverso dalla
sede legale, purché in Italia, deve
essere effettuata
dagli amministratori
mediante avviso
contenente le materie all'ordine
del giorno, il
luogo,
la data e l'ora dell'adunanza
della prima
ed eventualmente
della seconda
convocazione,
secondo le seguenti
alternative
modalità:
a) avviso
da comunicarsi a ciascun socio
a mezzo lettera
raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure con
altro mezzo che
garantisca la
prova dell'avvenuto
ricevimento da parte dei soci,
spedito almeno
8 (otto) giorni prima della
data in cui
si terrà
l'assemblea;
b)
avviso
da
pubblicarsi sulla
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
almeno 15 (quindici)
giorni prima
di quello fissato
per
l'adunanza;
c) avviso
da pubblicarsi
sul quotidiano
LA NAZIONE
o sul
quotidiano
LA REPUBBLICA almeno
15 (quindici) giorni prima
di quello
fissato
per
l'adunanza.
In
mancanza dell'adempimento
delle
formalità
di
cui
al
secondo
comma,
comunque,
l'Assemblea
sarà
validamente
costituita quando
siano presenti
o rappresentati
tutti i
Soci con
diritto
di
voto,
la
maggioranza dei
componenti
il
Consiglio di
Amministrazione
ed il
Collegio Sindacale,
se nominato.
In tale ipotesi ciascuno
dei partecipanti
potrà opporsi
alla discussione degli argomenti
sui quali
ritenga
di
non
essere sufficientemente
informato.
L'Assemblea
dovrà
essere
convocata
in
sede
ordinaria
o straordinaria,
a seconda delle
materie da
trattare, quando
ne sia fatta
domanda da tanti soci
che rappresentino
almeno un decimo
dei voti
spettanti
a tutti i soci
e nella domanda siano
indicati gli
argomenti da
trattare.
In
questi
ultimi
casi
la
convocazione deve
aver
luogo
senza
indugio
e
comunque
entro
venti
giorni
dalla
data
del
ricevimento
della
richiesta.
La convocazione su richiesta
dei soci
non è ammessa
per argomenti sui
quali
l'assemblea delibera, a norma
di legge,
su proposta
degli
amministratori o sulla
base
di
un
progetto
o di una
relazione da
essi predisposta.
Art.
17)
L'Assemblea in
sede
ordinaria:
a) approva
il Bilancio;
b) nomina
e revoca
gli Amministratori;
c) nomina
e revoca il
Collegio Sindacale,
se obbligatorio
per legge o
se ritenuto
opportuno, e
ne determina
il compenso;
d) nomina
il soggetto
cui è demandato
il controllo contabile
ai
sensi dell'articolo
2409
bis
C.C.,
e ne
determina
il
compenso
per l'intera
durata dell'incarico;
e)
approva i
Regolamenti;
f) delibera sulle responsabilità degli
Amministratori e dei Sindaci e del
soggetto incaricato
del controllo
contabile ai sensi dell'articolo 2409
bis C.C.;
g)
delibera
sugli altri
oggetti attribuiti
dalla legge
o dal presente
statuto alla
sua
competenza, nonché
sulle
autorizzazioni
eventualmente
richieste
dalla
legge, dallo
statuto
o dagli amministratori
per il compimento degli
atti di questi ultimi.
Art.
18) L'Assemblea in sede straordinaria
delibera sugli
argomenti
di
cui
all'art.
2365 Codice
Civile.
Art.
19)
In
prima
convocazione
l'Assemblea,
sia
in
sede
ordinaria
che
in
sede
straordinaria,
è regolarmente
costituita con
la presenza della metà
più
uno dei
Soci aventi
diritto di
voto.
In seconda
convocazione
l'Assemblea,
sia in sede
ordinaria che in
sede straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque
sia il numero dei
Soci intervenuti
aventi diritto
di voto.
L'Assemblea in prima convocazione,
sia in sede
ordinaria che straordinaria, delibera
a maggioranza
assoluta,
mentre
in
seconda
convocazione, sia in sede
ordinaria che
straordinaria, delibera
a
maggioranza dei
presenti.
Tuttavia
per le delibere
assembleari sia in
prima che
in
seconda convocazione,
aventi per
oggetto lo
scioglimento o la
liquidazione della
Cooperativa è necessario il voto
favorevole
della maggioranza assoluta dei
Soci aventi
diritto di voto.
La seconda
convocazione deve
avere luogo
almeno 24 ore
dopo la
prima.
Art. 20)
Per le votazioni
si procederà col
sistema della
alzata
di mano;
per le
elezioni delle
Cariche Sociali,
o quando la delibera
ha per destinatario una
persona fisica,
è obbligatorio lo scrutinio segreto,
salvo diversa
unanime decisione
dell'Assemblea.
Art.
21)
Hanno
diritto di
intervento in
assemblea i
soci
iscritti
nel libro
soci alla
data di convocazione dell'assemblea.
Hanno diritto al voto nelle
Assemblee i
Soci cooperatori che
risultino iscritti nel
Libro Soci
da almeno
novanta
giorni. Ogni
ocio
cooperatore ha
diritto
ad
un
solo
voto
qualunque sia
il numero
delle azioni
possedute ed
il loro
valore.
Il
Socio,
in
caso
di
malattia
o di
comprovato
impedimento
risultanti
da
certificazione scritta, può farsi
rappresentare in Assemblea
da altro Socio
avente diritto
di voto, non
Amministratore,
non
Sindaco
e non dipendente
della Cooperativa,
mediante
delega
scritta.
Ogni Socio
delegato non
può rappresentare più di tre
Soci con deleghe
separate per
ognuno di
essi.
Le
deleghe
devono
essere
menzionate
nel
verbale dell'assemblea
e conservate
tra gli
atti Sociali.
Art. 22)
L'Assemblea,
sia in sede
ordinaria che straordinaria,
è presieduta dal Presidente
del Consiglio
di Amministrazione;
in sua assenza dall’Amministratore
delegato ove
esista o,
in
mancanza,
dall'Amministratore
più
anziano
di
età
o,
ove essa
lo deliberi, dal Socio
cooperatore eletto dall'Assemblea
stessa.
L'Assemblea
nomina
un
Segretario
e
due
Scrutatori.
Le delibere dell'Assemblea
ordinaria devono
constare
da
verbale
sottoscritto
dal
Presidente
e
dal
Segretario.
Il
verbale
dell'Assemblea straordinaria
deve
essere
redatto
da
un
Notaio.
Art.
23)
La
Cooperativa
è amministrata
da
un
Consiglio
di
Amministrazione.
Gli
Amministratori devono
essere scelti
tra i
Soci cooperatori,
sono
rieleggibili nei limiti
di quanto previsto
per legge,
e restano in
carica per
tre esercizi
e più precisamente
fino
alla
data
di
approvazione
del
Bilancio
di
Esercizio relativo
al terzo
esercizio del
loro mandato.
Il
Consiglio di Amministrazione
è costituito da un
numero di membri
variabile non
inferiore a
9 (nove)
e non
superiore a
19
(diciannove).
Il
numero
dei
componenti
il
Consiglio viene
deliberato
dall'assemblea
nella
stessa
riunione
in
cui
si
provvede alla
elezione
dei membri
del Consiglio.
Nella
scelta
degli
Amministratori
l'Assemblea,
in
considerazione
del
particolare interesse che
la categoria dei soci
di cui
all'art.
4 comma 4,
lett.
a)
punto
1),
rivestono
nell'attività
della
cooperativa,
dovrà deliberare
l'elezione del
nuovo
Consiglio
di
Amministrazione
sulla
base
di
non
più di due
liste,
riservando alla lista
dei soci della
predetta categoria
almeno l'80%
(ottanta per cento) (arrotondato all'unità
superiore)
dei
posti in Consiglio
di Amministrazione e gli
eventuali
posti residui
alla lista
dei soci delle
altre categorie; le liste
vengono formate
sulla base
delle risultanze
del
libro
soci.
Rispettata la suddetta condizione,
l'assemblea avrà cura
di eleggere
soci
cooperatori che
rappresentino tutte
le realtà del
corpo
sociale
da
cui
è
composta
la
Cooperativa.
La carica di amministratore
è incompatibile
con l'essere
dipendente
della Cooperativa, delle Associazioni
o delle società
partecipate di
cui
all'art.
2
dello
statuto.
Può assistere ai lavori
del Consiglio di
Amministrazione un rappresentante
indicato da ogni
società che,
in virtù di accordi
con la F.L.O.G.,
eroga contributi liberali
alla Cooperativa.
Gli amministratori decadono dalla
carica qualora
vengano a
perdere
la
qualifica
di
socio
cooperatore.
Nessuna
retribuzione
è loro
dovuta
per
la
loro
attività
collegiale;
compete
invece
il
rimborso delle
spese
sostenute
per
l'espletamento
del
loro
mandato.
Pur
tuttavia, il
Consiglio di
Amministrazione, sentito
il parere del
Collegio
Sindacale,
se
nominato, può
sempre
deliberare
la corresponsione di un
compenso a favore
dei membri del Consiglio investiti di
particolari cariche.
Art.
24)
Nella
prima
riunione
dopo
la
sua
elezione,
il
Consiglio
di Amministrazione
deve eleggere:
a)
il
Presidente;
b) due
Vice-Presidenti;
c) il
Segretario
Art. 25)
Il Consiglio
di Amministrazione
è convocato dal Presidente
tutte le
volte che
egli lo
riterrà opportuno
o quando sia stata
fatta domanda
da almeno
tre Amministratori.
La convocazione del Consiglio verrà
fatta mediante
lettera, fax,
telegramma, e-mail,
da
inviarsi
agli
Amministratori
e Sindaci,
se
nominati,
almeno
cinque
giorni
prima
della
riunione,
oppure
nei casi
di urgenza, almeno un giorno
libero prima
dell'adunanza.
L'avviso
di
convocazione,
da
comunicarsi in
forma
scritta
agli
Amministratori
ed ai
Sindaci,
se
nominati,
contiene:
il luogo, la
data e l'ora
della riunione
e l'elenco degli
argomenti
all'Ordine
del Giorno.
Le adunanze possono essere tenute in
audio o audio-video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati in ciascun momento del collegamento e sia loro
consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare
documenti, di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti,
nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali condizioni il
Consiglio di Amministrazione si considera tenute nel luogo in cui si devono
trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione è
regolarmente costituito ed atto a deliberare quando
intervenga, ovvero siano
collegati in audio o audio-video conferenza,
almeno
la
maggioranza
degli
Amministratori in
carica.
Il Consiglio si intende altresì
regolarmente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle
previste formalità con la presenza di tutti suoi componenti nonché di tutti
i sindaci effettivi, se nominati. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti
può opporsi alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno sui quali
non si ritenga sufficientemente informato.
In mancanza del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente oppure in
mancanza, l’altro Vice-presidente oppure in mancanza anche di quest’ultimo
il consigliere più anziano di età.
Le
deliberazioni del Consiglio
devono essere
verbalizzate in
apposito registro
e firmate
dal Presidente
e dal
Segretario. Le deliberazioni
sono prese
a maggioranza
dei presenti.
Le
votazioni
sono
normalmente
palesi; sono
invece a scrutinio segreto
quando ciò
sia richiesto
anche da un solo
Consigliere,
oppure
quando
si
tratti
di
argomenti nei
quali
sono
interessati
gli Amministratori,
i Sindaci oppure
loro parenti
ed affini
fino
al
terzo
grado.
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; in
quelle a scrutinio segreto, la parità dei voti comporta la reiezione della
proposta.
Oltre che nei casi
previsti per legge,
decade dalla
carica l'Amministratore
che, senza
giustificato
motivo, non partecipa
a
tre
riunioni
consecutive
del
Consiglio.
Art. 26)
Il
Consiglio di
Amministrazione è investito dei più
ampi
poteri
per
la
gestione
ordinaria
e straordinaria
della Società.
Può pertanto deliberare
su tutti gli atti di
ordinaria
e straordinaria amministrazione
che rientrano nell'oggetto sociale, fatta
eccezione di
quelli che
per legge
o in base allo statuto, sono
di esclusiva
competenza dell'assemblea.
A titolo
esemplificativo ma non
esaustivo il
Consiglio:
a)
cura
l'esecuzione
delle deliberazioni
dell'Assemblea;
b) delibera in merito alla
ammissione dei Soci
cooperatori, determinando
la tassa
di ammissione
ed i contributi
annuali, le loro modalità di
pagamento e quelle
di liberazione delle azioni
sottoscritte;
c)
delibera in merito
al recesso
ed alla
esclusione dei
Soci
cooperatori;
d) adempie
a tutte le
funzioni ed
esercita tutti
i poteri de-
mandatigli dalla
legge e
dal presente
Statuto;
e)
convoca
le
Assemblee
ordinarie
e
straordinarie;
f) redige
i Bilanci
e relativi
allegati ed
i rendiconti;
g) redige
i Regolamenti relativi
al funzionamento
della Cooperativa
ed alle
singole
Sezioni Soci e nomina i Direttori
di queste ultime, determinando la durata del loro mandato;
h)
delibera
sulle
assunzioni
e sui licenziamenti
dei
lavoratori
alle
dipendenze
della
Cooperativa;
i)
delibera gli
investimenti
immobiliari nell'interesse delle
attività
sociali;
l)
riconosce
quali
sono
le
Associazioni la
cui
costituzione sia
stata promossa
esclusivamente tra i Soci
della Cooperativa
ai
sensi
dell'Art.
4.
Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in
tutto o
in
parte,
e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.2381, 4 comma, C.C.,
i propri poteri
ad un membro del C.d.A. sia esso il Presidente o un
consigliere.
L’Amministratore Delegato cura che l’assetto organizzativo amministrativo e
contabile della società sia adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni
dell’impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio
sindacale, se nominato, almeno ogni sei mesi sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla
società e dalle sue controllate, se esistenti.
Il Consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive e avocare a
sé operazioni rientranti nella delega e può, in ogni momento, revocare le
deleghe ed i mandati conferiti.
La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed a qualunque
autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, se non diversamente
specificato dal C.d.A. spettano sia Presidente del Consiglio di
Amministrazione, sia all’Amministratore Delegato, con facoltà per
quest’ultimo di nominare procuratori speciali per determinati atti o
categorie di atti.
Art 28) Il Presidente rappresenta la società ai sensi dell’articolo
precedente, presiede l’Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio
di Amministrazione e ne coordina i lavori; provvede inoltre affinché tutte
le informazioni sulle materia all’ordine del giorno vengano fornite ai
consiglieri ed ai sindaci, se nominati.
I Vice
Presidenti coadiuvano in
tutto il
Presidente e, in
sua assenza e/o
impedimento, ne
assumono tutte
le attribuzioni.
Il Segretario redige i verbali del Consiglio di Amministrazione d'accordo
con il Presidente trasmette gli avvisi riguardanti le convocazioni del
Consiglio e della Assemblea tiene ed aggiorna il Libro dei Soci e i Libri
delle Adunanze del Consiglio e dell'Assemblea.
Inoltre, egli prende visione di tutta la corrispondenza in arrivo che
trasmette agli Organi della Cooperativa, cura personalmente l'archivio
sociale, la corrispondenza non commerciale e quella del Presidente.
Art.
29)
Il
Collegio Sindacale, se obbligatorio
per legge
o comunque
se
nominato,
si
compone
di
tre
membri
effettivi
e di due
supplenti eletti
dall'Assemblea
dei Soci,
anche tra
i non Soci.
L'Assemblea elegge
il Presidente
del Collegio
Sindacale tra i Sindaci
Effettivi.
I Sindaci
durano
in
carica tre
esercizi,
possono
essere
rieletti,
e scadono alla
data dell'assemblea convocata per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
al
terzo esercizio
della
loro
carica.
La
cessazione
dei sindaci
per
scadenza
del
termine
ha
effetto
dal
momento
in
cui
il
Collegio
è
stato
ricostituito.
Il compenso
annuale dei
Sindaci è determinata
dalla Assemblea
all'atto
della nomina, per
l'intero periodo
di durata
dell'Ufficio.
Art.
30)
Il
Collegio
Sindacale,
ai
sensi dell'art.
2403
Codice
Civile, controlla
l'amministrazione della Società,
vigila sull'osservanza
delle
leggi
e del
presente
statuto,
sul
rispetto
dei
principi
di
corretta amministrazione
ed
in
particolare
sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo
e contabile
adottato
dalla
società
e sul
suo
concreto
funzionamento, predisponendo
altresì la relazione
prevista dall'articolo 2429
Codice
Civile.
I
sindaci, che
possono in
ogni momento
provvedere anche
individualmente ad
atti di
ispezione e controllo,
devono effettuare
gli
accertamenti
periodici
e quanto
altro
stabilito
per legge.
Di ogni ispezione
anche individuale
dovrà compilarsi
verbale
da
trascrivere
nell'apposito
libro.
Ricorrendo i presupposti
di cui
all'articolo 2409 bis
Codice Civile, l'Assemblea può attribuire
ai sindaci
la revisione legale dei conti
In tal caso
il Collegio Sindacale deve
essere costituito
da revisori
legali iscritti nel
Registro istituito
per legge.
Art. 31)
La revisione legale dei conti
è esercitata da un
revisore legale dei conti o
da
una
società
di
revisione legale , iscritti
nel
Registro istituito
per legge oppure,
nell'ipotesi
di cui all'ultimo
comma dell'articolo
precedente, dal Collegio
Sindacale.
Il
soggetto
incaricato
della
revisione legale dei conti.
-
esprime
con apposita
relazione un
giudizio sul
bilancio di
esercizio e
sul bilancio
consolidato, ove
redatto ed illustra i risultati della revisione legale.
- verifica nel
corso dell'esercizio
e con periodicità
almeno trimestrale, la regolare
tenuta della
contabilità sociale
e la corretta rilevazione nelle
scritture contabili
dei fatti di
gestione.
L'incarico della revisione legale dei conti ha durata
di tre esercizi, con
scadenza alla
data dell'assemblea
convocata per l'approvazione
del
bilancio
relativo
al
terzo esercizio
dell'incarico.
TITOLO
VI
Esercizio Sociale
-
Bilancio
Art.
32)
L'esercizio amministrativo
ha
inizio il
primo
Gennaio
e termina
il
31
Dicembre
di
ogni
anno
solare.
Alla fine
di ogni esercizio
amministrativo, il Consiglio di Amministrazione provvede
alla
compilazione del Bilancio, ai
sensi
degli
artt.
2423
e
seguenti
del Codice
Civile.
Il
bilancio deve
essere
presentato
all'Assemblea
dei soci
per l'approvazione entro
centoventi
giorni dalla
chiusura
dell'esercizio
sociale,
ovvero entro centottanta
giorni qualora
la Società sia
tenuta
alla redazione del bilancio
consolidato oppure quando
lo richiedano particolari esigenze
relative alla
struttura
ed all'oggetto della Società,
indicate dall'organo
amministrativo
nella
relazione
sulla gestione, ovvero nella
nota
integrativa qualora
il
bilancio venga
redatto
in
forma
abbreviata.
Gli utili
risultanti dal
bilancio sociale
saranno così
ripartiti:
a)
almeno
il
30%
al
Fondo
di
Riserva Legale
qualunque
sia
l'ammontare
da
questo
raggiunto;
b) una quota
degli utili,
nella misura
stabilita dall'art.
11 della Legge numero 59/92
e successive modifiche ed
integrazioni, deve essere destinata
alla costituzione
e all'incremento dei Fondi Mutualistici
per la
promozione e lo
sviluppo della
cooperazione;
c) una
quota degli
utili, su
proposta del
Consiglio di
Amministrazione,
alla costituzione
ed incremento
dei Fondi
di cui al
comma 1,
lettera d),
dell'Art. 15
del presente
Statuto.
L'Assemblea può
comunque deliberare che, in
deroga alle
disposizioni
di
cui
al
comma
precedente,
la
totalità
degli
utili
di esercizio,
dedotta la
quota da
destinarsi ai
Fondi Mutualistici
per la
promozione e
lo sviluppo
della cooperazione di
cui al
precedente punto
b), siano
accantonati nel
Fondo di Riserva
Legale e/o
nei Fondi
di cui
al comma
1, lettera
d), dell'Art. 15
del presente
Statuto.
Art. 33)
E' vietata
la distribuzione
ai
soci
di
dividendi.
E'
vietata
la
distribuzione di
riserve
a favore
dei
Soci
cooperatori
sia
durante
la
vita
sociale,
sia
in
caso
di
scioglimento
della
Società.
In
caso
di
scioglimento
della
Società,
l'intero
patrimonio sociale,
dedotto
soltanto
il rimborso del capitale
sociale, deve essere
devoluto ai
Fondi Mutualistici per
la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.
Art. 34)
Il bilancio annuale
espone il Risultato
Economico e Finanziario
complessivo delle varie attività
della Società, tenendo
però
distinti i risultati
relativi alla
Gestione Mutualità.
Art.
35)
In
nessun
caso
potrà
essere
consentito
che
dal
Fondo Ordinario
della Gestione
Mutualità, alimentato
con i contributi
dei
Soci
cooperatori,
siano
effettuati
storni
definitivi
di
somme per
il soddisfacimento di altri impegni
sociali assunti
dalla
Società.
Art. 36) (Ristorni)
L'assemblea che approva
il bilancio può deliberare, su proposta
dell'organo amministrativo,
in materia di ristorno ai
soci cooperatori,
nel rispetto
dei limiti e delle condizioni stabilite
dalla normativa
vigente, dalle disposizioni
del presente
statuto e dal
relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito
tra i soci
cooperatori
proporzionalmente
alla qualità
e alla quantità degli scambi
mutualistici, in
conformità con
i criteri
stabiliti
dall'apposito
regolamento.
L'assemblea può deliberare la
ripartizione dei
ristorni per ciascun
socio cooperatore:
a)
in
forma
liquida;
b) mediante
aumento proporzionale
delle quote.
TITOLO
VII
Sezioni
Art. 37)
I Direttori di
Sezione
sono preposti alla
direzione delle Sezioni
Soci.
Le sezioni soci:
• realizzano le attività sociali da loro annualmente stabilite con
autonomia di spesa nell’ambito del budget predisposto e approvato dal
Consiglio di Amministrazione;
• hanno la rappresentanza sociale nel proprio territorio;
• hanno facoltà di proposta relativamente alla gestione
dell’attività svolta.
Ciascun Direttore di Sezione sarà
da un
Consiglio di
Sezione ed è responsabile
del
regolare funzionamento
della
Sezione
affidatagli
dal Consiglio
di Amministrazione.
Ognuno di essi deve
attenersi alle
norme contenute
nel presente
Statuto
e
nel
Regolamento
di
Sezione
o
alle
direttive
di
massima
impartite,
secondo i casi,
dal
Consiglio
di
Amministrazione.
I Direttori di Sezione, non
facenti parte
del Consiglio
di Amministrazione,
possono partecipare
in veste consultiva alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione
secondo modalità stabilite
da apposito
Regolamento.
I Direttori di Sezione saranno
chiamati a relazionare al Consiglio di Amministrazione
sull'attività della
propria Sezione.
I Direttori di Sezione, che non
hanno la rappresentanza della società verso i terzi, rimangono in
carica per
tutto il
periodo di tempo
in cui rimane in carica il Consiglio
di Amministrazione
che
li ha
nominati.
Art. 38) Il
Consiglio di Sezione, se
costituito, è formato da:
- un
Segretario
di
Sezione
che
coadiuva
il
Direttore di
Sezione
e lo sostituisce di
diritto nel
caso di
sua assenza
o impedimento;
- da
più Consiglieri.
Il Numero dei Consiglieri e Il funzionamento tecnico e amministrativo della
Sezione dovrà essere disciplinato da apposito Regolamento approvato dal
C.d.A.
Il
Consiglio
di
Sezione
è
l'organo
operativo
che,
nell'ambito
delle direttive
impartite dal
Consiglio di
Amministrazione della
Cooperativa, assegna
obiettivi alla
propria gestione, ne controlla il
conseguimento, formula
propri bilanci,
propone
al
Consiglio
di
Amministrazione
investimenti
e
programmi. Il
Consiglio di
Sezione
rimane in
carica per
tutto il
periodo di
tempo in cui
rimane in
carica il
Consiglio di
Amministrazione
che lo
ha nominato.
Art. 39) Per ogni Sezione Soci può essere tenuto dal Consiglio di
Sezione nei modi di legge, in aggiunta ai libri sociali obbligatori:
• il libro Soci di Sezione nel quale devono essere riportate e
trascritte per ogni socio della sezione le medesime indicazioni ed
annotazioni prescritte per il libro normale dei soci, del quale
costituiscono un particolare;
• il libro delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di
sezione.
·
il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee
di sezione.
Art. 40) Potranno essere
stabilite ulteriori
iniziative di
carattere sociale e finanziario, non previste
negli articoli
precedenti,
come
finalità
immediate
della
Cooperativa.
Tali provvedimenti potranno
essere stabiliti,
di volta in volta,
dal Consiglio
di Amministrazione negli appositi
Regolamenti, sempre
che ciò
non renda
necessario un aumento di
contributi
a carico
dei Soci.
In tale
ultimo caso dovrà essere
convocata l'Assemblea
dei Soci per
deliberare in
merito.
TITOLO VIII
Disposizioni
Generali
e
Finali
Art. 41)
Se in qualche periodo dell'anno
le disponibilità finanziarie
della
Gestione
Mutualità non potessero
far fronte al pagamento
integrale dell'indennità
di malattia,
a causa di un
notevole improvviso aumento
di Soci cooperatori
ammalati, il
Consiglio
di
Amministrazione
potrà
decidere
la
temporanea diminuzione
delle indennità
in proporzione del
Fondo Ordinario
della Gestione
Mutualità disponibile.
Se invece gli
aumenti degli
oneri per
far fronte
alle prestazioni
non
dovessero
dipendere
da
cause
temporanee
o stagionali,
ma
da
cause permanenti,
l'Assemblea
dei
Soci,
appositamente
convocata
in seduta
straordinaria, dovrà pronunciarsi
sull'alternativa di
un aumento
dei contributi
o di riduzione
delle
indennità.
Art. 42)
In
qualunque
caso di scioglimento della Società,
l'Assemblea, con
le maggioranze stabilita dall'Art.
19, nominerà
uno o più
liquidatori,
preferibilmente fra i Soci
cooperatori,
stabilendone
i
poteri.
Art.
43)
Per
quanto
non
previsto
e
regolato
dal
presente
Statuto
e relativi
Regolamenti,
valgono
le
norme
del
vigente
Codice
Civile
in
materia
di società
per
azioni
e delle
Leggi
Speciali
sulla
Cooperazione.
F.TO
FABIO
NINCI
F.TO GIOVANNA
ACQUISTI
NOTAIO
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