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Allegato "B" al Rep. 32555 Fasc. 6727 del 15.12.2004
STATUTO
TITOLO I
Costituzione, Scopo, Durata, Sede
Art. 1) E' costituita la "Fondazione Lavoratori Officine Galileo F.L.O.G. Società Cooperativa", con sede nel Comune di
Firenze.
Art. 2) La F.L.O.G. è una Cooperativa apolitica e apartitica,
senza scopo di lucro, retta dai principi della mutualità che
si propone il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei propri
Soci promuovendo attività mutualistiche, favorendo il consumo cooperativo e
partecipando alla organizzazione del loro tempo libero; la F.L.O.G. può comunque operare
anche con terzi non soci.
In particolare essa è rivolta all'esercizio delle seguenti
attività:
1) garantire le condizioni necessarie per l'associazione in
gruppi cooperativi e centri di interesse dei propri Soci;
2) gestire spacci, punti vendita, bar e impianti sportivi; organizzare iniziative di carattere culturale con particolare
riferimento alle tradizioni musicali dei popoli del mondo e
allo sviluppo della cultura cinematografica nel settore etnomusicale;
organizzare iniziative di carattere sportivo, turistico e ricreativo;
3) promuovere attività mutualistiche e cooperative. Nell'ambito delle iniziative di carattere culturale, sono
compresi anche i corsi di Formazione e Specializzazione Professionale.
Nell'ambito delle attività mutualistiche, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei Soci, viene istituita una Sezione, disciplinata da apposito Regolamento, per
la raccolta dei prestiti limitata ai Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale
nel rispetto delle limitazioni previste dal successivo comma. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali,
finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute
necessarie od utili dal Consiglio di amministrazione per il
conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione tassativa
di quelle previste dal D.Lgs. 58/1998 e, comunque, con espressa inibizione delle attività di cui agli articoli 10 e
106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385; potrà anche assumere, non per il
collocamento e comunque nei limiti di cui all'art. 2361 C.C., sia in Italia che all'estero, direttamente
o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al
proprio; potrà infine concedere fideiussioni e garanzie anche
reali a favore di terzi. L'attività della Cooperativa, pur sviluppandosi in varie Gestioni, ha carattere unitario.
Art. 3) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040
e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.
TITOLO II
Soci cooperatori
Art. 4) Il numero dei Soci cooperatori è illimitato ma non
potrà mai essere inferiore a 50 (cinquanta).
Come indicato nella denominazione sociale, l'accesso alla categoria di soci
della Cooperativa era originariamente limitato ai dipendenti delle Officine Galileo.
A seguito delle modifiche societarie e di quelle intervenute
nelle relative realtà aziendali, è stato ampliato il requisito per l'accesso
a socio della Cooperativa, permettendo l'ingresso nella compagine sociale ai dipendenti delle società
che sono succedute alle Officine Galileo e la permanenza nella compagine sociale ai pensionati delle Officine Galileo e
delle società ad essa succedute.
Attualmente i requisiti richiesti per l'ammissione e la permanenza a Socio cooperatore sono:
a) essere:
1) dipendenti della "Galileo Avionica S.p.a.", o di altre Società che
dovessero succedere alla predetta Società, limitatamente alle aziende ubicate nella provincia di Firenze;
2) dipendenti della "Galileo Vacuum System S.p.A." o di altre
Società che dovessero succedere alla predetta Società, limitatamente alle aziende ubicate nella provincia di Prato;
3) dipendenti della "Esaote S.p.A." o di altre Società che
dovessero succedere alla predetta Società, limitatamente a
quelli in forza alle aziende ubicate nella provincia di Firenze;
4) dipendenti della "OTE S.p.A." o di altre Società che dovessero succedere alla predetta Società, limitatamente a
quelli in forza alle aziende ubicate nella provincia di Firenze;
5) dipendenti di Società che saranno costituite a seguito di
esclusivo conferimento di una delle aziende di cui ai punti
1, 2, 3 e 4, o da scissioni societarie delle Società di cui
ai punti 1, 2, 3 e 4;
6) dipendenti della F.L.O.G. Società Cooperativa stessa o di associazioni la
cui costituzione sia stata promossa esclusivamente dai Soci della F.L.O.G. Società Cooperativa e che
siano riconosciute tali dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'Art. 26, terzo comma, lettera l) del presente Statuto;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
c) non esercitare una attività concorrente con quella della
F.L.O.G. Società Cooperativa.
Potranno comunque rimanere Soci i pensionati a qualsiasi titolo o ragione delle Società ed enti sopracitati che ne facciano apposita comunicazione.
Inoltre potranno rimanere Soci coloro che, pur avendo perduto
il requisito di cui al punto a) del quarto comma del presente articolo, ne
facciano richiesta e vengano accettati dal Consiglio di Amministrazione.
Infine, previa comunicazione, permarranno Soci i dipendenti delle Società
menzionate al quarto comma qualora queste procedano a fusioni con altre Società (sia per fusione propria
che per incorporazione) o qualora siano cedute o conferite le
aziende; in tal modo sono fatti salvi i diritti acquisiti da
tali soggetti.
Parimenti potranno mantenere la qualifica di Socio cooperatore i predetti soggetti, che ne facciano apposita comunicazione, al momento del pensionamento.
Art. 5) Per diventare Socio cooperatore deve essere
presentata domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale e Società o associazione della quale il richiedente è dipendente, il numero delle azioni da sottoscrivere e
gli eventuali altri dati richiesti dal Consiglio di Amministrazione.
Chi chiede di diventare Socio cooperatore dovrà dichiarare
inoltre di avere visionato e di accettare integralmente il
presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
Art. 6) Il nuovo Socio deve:
a) pagare la tassa di ammissione quale versamento a fondo
perduto;
b) liberare le azioni sottoscritte e provvedere al versamento
dell'eventuale sovrapprezzo azioni;
c) provvedere al versamento dei contributi dovuti secondo
quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, oppure
secondo i Regolamenti interni.
Art. 7) La qualità di Socio cooperatore si perde per morte,
per recesso o per esclusione.
Art. 8) Nel caso di morte di un Socio, gli eredi hanno diritto
al rimborso delle azioni ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile nella misura e con le modalità stabilite dall'Art.11.
Il recesso è consentito al Socio nei casi previsti dalla legge.
Al recesso si applicano le norme stabilite dall'art. 2532 del
Codice Civile.
Art. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio
di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio cooperatore che:
a) non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello
Statuto o dei Regolamenti Interni o le deliberazioni degli
Organi Sociali;
b) non adempia, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti quale Socio verso la Cooperativa;
c) danneggi in qualunque modo, sia moralmente che materialmente, la Cooperativa;
d) eserciti una attività concorrente con quella della Cooperativa.
e) abbia perduto i requisiti di cui al quarto comma, lettera
a) dell'Art. 4, salvo quanto previsto nei commi dal quinto
all'ottavo compresi del medesimo articolo.
Art. 10) I Soci cooperatori receduti, esclusi e gli eredi del Socio deceduto
hanno diritto al rimborso delle azioni sottoscritte e liberate, secondo il valore reale calcolato sulla
base del Bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale
si scioglie limitatamente al Socio e, comunque, in misura mai
superiore al valore nominale.
Il rimborso delle azioni dovrà avvenire entro centottanta
giorni dalla data di approvazione del bilancio di cui al comma precedente.
Art. 11) I Soci receduti, esclusi e gli eredi del Socio deceduto, qualora non richiedano il rimborso delle azioni entro
un anno dal momento in cui ha effetto lo scioglimento del
rapporto sociale, decadono da ogni diritto al rimborso stesso, il cui
importo verrà trasferito al Fondo di Riserva Legale.
TITOLO III
Obbligazioni
Art. 12) L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata
dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.
Art. 13) L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede
straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di
emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare
determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque
la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni
convertibili.
Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII
Capo V del Libro V del Codice Civile.
TITOLO IV
Azioni
Art. 14) Il capitale della società è variabile e formato dai
conferimenti dei Soci cooperatori ed è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00) cadauna.
La liberazione delle azioni sottoscritte dovrà essere effettuata entro il
termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.
Ai sensi dell'art.2346, primo comma, Codice Civile, è esclusa
l'emissione dei titoli azionari.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo
senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; esse
non possono in nessun caso essere cedute, neppure ad altri
soci, con effetto verso la Società.
Le azioni sottoscritte dai soci iscritti alla data del 15 dicembre 2004
conservano il valore nominale di euro 11,36 (undici virgola trentasei).
Patrimonio Sociale
Art. 15) Il Patrimonio Sociale è costituito:
a) dal Capitale Sociale;
b) dal Fondo di riserva da sovrapprezzo delle azioni;
c) dal Fondo di Riserva Legale;
d) da ogni altro Fondo non costituito a copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri.
Il Fondo di Riserva Legale è costituito:
a) dall'accantonamento di una quota, non inferiore al 30%,
dell'Utile Netto di Esercizio;
b) dalla tassa di ammissione versata dai Soci di cui all'Art.
6, lettera a);
c) dalle azioni per le quali i Soci cooperatori siano decaduti dal diritto al rimborso ai sensi dell'Art. 11.
TITOLO V
Organi Sociali
Art. 16) L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria
e/o straordinaria.
La convocazione, anche in luogo diverso dalla sede legale,
purché in Italia, deve essere effettuata dagli amministratori
mediante avviso contenente le materie all'ordine del giorno,
il luogo, la data e l'ora dell'adunanza della prima ed eventualmente della
seconda convocazione, secondo le seguenti alternative modalità:
a) avviso da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con altro mezzo
che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte
dei soci, spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data in
cui si terrà l'assemblea;
b) avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato
per l'adunanza;
c) avviso da pubblicarsi sul quotidiano LA NAZIONE o sul quotidiano LA
REPUBBLICA almeno 15 (quindici) giorni prima di
quello fissato per l'adunanza.
In mancanza dell'adempimento delle formalità di cui al secondo comma, comunque, l'Assemblea sarà validamente costituita
quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato.
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali ritenga di non essere
sufficientemente informato.
L'Assemblea dovrà essere convocata in sede ordinaria o
straordinaria, a seconda delle materie da trattare, quando ne
sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti
spettanti a tutti i soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo senza indugio e
comunque entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da essi predisposta.
Art. 17) L'Assemblea in sede ordinaria:
a) approva il Bilancio;
b) nomina e revoca gli Amministratori;
c) nomina e revoca il Collegio Sindacale, se obbligatorio per
legge o se ritenuto opportuno, e ne determina il compenso;
d) nomina il soggetto cui è demandato il controllo contabile
ai sensi dell'articolo 2409 bis C.C., e ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico;
e) approva i Regolamenti;
f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei
Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai
sensi dell'articolo 2409 bis C.C.;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal
presente statuto alla sua competenza, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge, dallo statuto o
dagli amministratori per il compimento degli atti di questi
ultimi.
Art. 18) L'Assemblea in sede straordinaria delibera sugli argomenti di cui all'art. 2365 Codice Civile.
Art. 19) In prima convocazione l'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di
voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia in sede ordinaria
che in sede straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei Soci intervenuti aventi diritto di voto.
L'Assemblea in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria,
delibera a maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria,
delibera a maggioranza dei presenti.
Tuttavia per le delibere assembleari sia in prima che in seconda convocazione, aventi per oggetto lo scioglimento o la
liquidazione della Cooperativa è necessario il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto.
La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo
la prima.
Art. 20) Per le votazioni si procederà col sistema
della alzata di mano; per le elezioni delle Cariche Sociali, o quando
la delibera ha per destinatario una persona fisica, è obbligatorio lo scrutinio segreto, salvo diversa unanime decisione
dell'Assemblea.
Art. 21) Hanno diritto di intervento in assemblea i
soci iscritti nel libro soci alla data di convocazione dell'assemblea.
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci cooperatori che
risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni.
Ogni Socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque
sia il numero delle azioni possedute ed il loro valore.
Il Socio, in caso di malattia o di comprovato impedimento risultanti da certificazione scritta, può farsi rappresentare
in Assemblea da altro Socio avente diritto di voto, non Amministratore, non Sindaco e non dipendente della Cooperativa,
mediante delega scritta.
Ogni Socio delegato non può rappresentare più di tre Soci con
deleghe separate per ognuno di essi.
Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti Sociali.
Art. 22) L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria,
è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza dal Consigliere delegato ove esista o,
in mancanza, dall'Amministratore più anziano di età o, ove
essa lo deliberi, dal Socio cooperatore eletto dall'Assemblea
stessa.
L'Assemblea nomina un Segretario e due Scrutatori.
Le delibere dell'Assemblea ordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto
da un Notaio.
Art. 23) La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea in occasione della adunanza per la discussione e approvazione del Bilancio di Esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione uscente.
Gli Amministratori devono essere scelti tra i Soci cooperatori, sono rieleggibili nei limiti di quanto previsto per legge, e restano in carica per tre esercizi e più precisamente
fino alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
Nella scelta degli Amministratori l'Assemblea avrà cura di eleggere Soci cooperatori che rappresentino tutte le realtà
del corpo sociale da cui è composta la Cooperativa ed anche
un rappresentante proposto dalla Società di cui all'art. 4,
quarto comma, lettera a), numero 1.
Gli Amministratori decadono dalla carica qualora vengano a
perdere la qualifica di Socio cooperatore.
Nessuna retribuzione è loro dovuta per la loro attività collegiale; compete invece il rimborso delle spese sostenute per
l'espletamento del loro mandato.
Pur tuttavia, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, può sempre deliberare la corresponsione di un compenso a favore dei membri del
Consiglio investiti di particolari cariche.
Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un
numero di membri variabile non inferiore a 10 (dieci) e non
superiore a 20 (venti).
Il numero dei componenti il Consiglio viene deliberato dall'Assemblea nella
stessa riunione in cui si provvede alla elezione dei membri del Consiglio.
La carica di Amministratore è incompatibile con l'essere dipendente della
Cooperativa, delle Associazioni o delle Società partecipate di cui all'Art. 2 dello Statuto.
Nella prima riunione dopo la sua elezione, il Consiglio di
Amministrazione deve eleggere:
a) il Presidente;
b) due Vicepresidenti;
c) il Segretario.
Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione può nominare, per le attività per le quali la Cooperativa ritiene
di non avvalersi di organizzazioni specifiche del settore e
comunque per le attività mutualistiche, i Direttori di Gestione ed i loro Consigli di Gestione tra i Soci cooperatori.
Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà opportuno o quando
sia stata fatta domanda da almeno tre Amministratori.
La convocazione del Consiglio verrà fatta mediante lettera,
fax, telegramma, e-mail, da inviarsi agli Amministratori e
Sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima della riunione, oppure nei casi di urgenza,
almeno un giorno libero
prima dell'adunanza.
L'avviso di convocazione, da comunicarsi in forma scritta agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, contiene: il
luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno.
Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.
In mancanza del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente
più anziano di età oppure in mancanza, l'altro Vice Presidente oppure, in mancanza, il consigliere più anziano di età.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate in
apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece a scrutinio
segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di argomenti nei quali sono interessati gli Amministratori, i Sindaci oppure loro parenti ed
affini fino al terzo grado.
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del
Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la parità dei voti
comporta la reiezione della proposta.
Oltre che nei casi previsti per legge, decade dalla carica
l'Amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio.
Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società.
Può pertanto deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o in base allo
statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo il Consiglio:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) delibera in merito alla ammissione dei Soci cooperatori,
determinando la tassa di ammissione ed i contributi annuali,
le loro modalità di pagamento e quelle di liberazione delle
azioni sottoscritte;
c) delibera in merito al recesso ed alla esclusione dei Soci
cooperatori;
d) adempie a tutte le funzioni ed esercita tutti i poteri demandatigli dalla legge e dal presente Statuto;
e) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
f) redige i Bilanci e relativi allegati ed i rendiconti;
g) redige i Regolamenti relativi al funzionamento della Cooperativa ed alle singole Gestioni;
h) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti dei lavoratori alle dipendenze della Cooperativa;
i) delibera gli investimenti immobiliari nell'interesse delle
attività sociali;
l) riconosce quali sono le Associazioni la cui costituzione sia stata
promossa esclusivamente tra i Soci della Cooperativa ai sensi dell'Art. 4.
Art. 27) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Cooperativa di fronte a terzi ed in
giudizio con facoltà di promuovere e sostenere azioni od istanze giudiziarie
ed amministrative per ogni grado di giurisdizione od anche per giudizi di revocazione o Cassazione, o
di nominare all'uopo avvocati o procuratori alle liti.
Il Consiglio può delegare, ad eccezione della concessione di
fidejussioni o garanzie anche reali a favore di terzi e nel
rispetto dei limiti previsti dall'art.2381, 4 comma, C.C., in
tutto o in parte i propri poteri al Presidente, ed in parte
anche a singoli consiglieri nonchè, con procura speciale, a
terzi non Soci o impiegati della Società.
I Vice Presidenti coadiuvano in tutto il Presidente e, in sua
assenza e/o impedimento, ne assumono tutte le attribuzioni.
Art. 28) Il Segretario redige, d'accordo con il Presidente,
gli Ordini del Giorno che formeranno oggetto delle Riunioni
Consiliari, gli avvisi riguardanti le convocazioni del Consiglio e della Assemblea, trasmette gli inviti per le adunanze
del Consiglio di Amministrazione, tiene ed aggiorna il Libro
dei Soci e i Libri delle Adunanze del Consiglio e dell'Assemblea.
Inoltre, egli prende visione di tutta la corrispondenza in arrivo che
trasmette agli Organi della Cooperativa, cura personalmente l'archivio sociale, la corrispondenza non commerciale e quella del Presidente.
Art. 29) Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o
comunque se nominato, si compone di tre membri effettivi e di
due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci, anche tra i non
Soci.
L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio Sindacale tra i
Sindaci Effettivi.
I Sindaci durano in carica tre esercizi, possono essere rieletti, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Il compenso annuale dei Sindaci è determinata dalla Assemblea all'atto della
nomina, per l'intero periodo di durata dell'Ufficio.
Art. 30) Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.
2403 Codice Civile, controlla l'amministrazione della Società, vigila
sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, predisponendo altresì la relazione prevista
dall'articolo 2429 Codice Civile.
I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per
legge.
Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale
da trascrivere nell'apposito libro.
Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis Codice
Civile, l'Assemblea può attribuire ai sindaci il controllo
contabile.
In tal caso il Collegio Sindacale deve essere costituito da
revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della Giustizia.
Art. 31) Il controllo contabile è esercitato da un revisore
contabile o da una società di revisione,iscritti nel registro istituito
presso il Ministero della Giustizia oppure, nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, dal
Collegio Sindacale.
Il soggetto incaricato del controllo contabile:
- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno
trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e
la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti
di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono
conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
L'incarico di controllo contabile ha durata di tre esercizi,
con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
TITOLO VI
Esercizio Sociale - Bilancio
Art. 32) L'esercizio amministrativo ha inizio il
primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.
Alla fine di ogni esercizio amministrativo, il Consiglio di
Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio, ai
sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora la
Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo
richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della
Società, indicate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione, ovvero
nella nota integrativa qualora il bilancio venga redatto in
forma abbreviata.
Gli utili risultanti dal bilancio sociale saranno così ripartiti:
a) almeno il 30% al Fondo di Riserva Legale qualunque sia
l'ammontare da questo raggiunto;
b) una quota degli utili, nella misura stabilita dall'art. 11 della Legge
numero 59/92 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere destinata alla costituzione e all'incremento dei Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione;
c) una quota degli utili, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla costituzione ed incremento dei Fondi di cui
al comma 1, lettera d), dell'Art. 15 del presente Statuto.
L'Assemblea può comunque deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, la totalità degli utili di esercizio, dedotta la quota da destinarsi ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
di cui al precedente punto b), siano accantonati nel Fondo di
Riserva Legale e/o nei Fondi di cui al comma 1, lettera d),
dell'Art. 15 del presente Statuto.
Art. 33) E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.
E' vietata la distribuzione di riserve a favore dei Soci cooperatori sia
durante la vita sociale, sia in caso di scioglimento della Società.
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale,
deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 34) Il bilancio annuale espone il Risultato Economico e
Finanziario complessivo delle varie attività della Società,
tenendo però distinti i risultati relativi alla Gestione Mutualità.
Art. 35) In nessun caso potrà essere consentito che dal Fondo
Ordinario della Gestione Mutualità, alimentato con i contributi dei Soci cooperatori, siano effettuati storni definitivi
di somme per il soddisfacimento di altri impegni sociali assunti dalla Società.
TITOLO VII
Gestioni Interne
Art. 36) I Direttori di Gestione sono preposti alla direzione
delle Gestioni delle attività della Cooperativa.
Ognuno di essi, coadiuvato da un Consiglio di Gestione, è responsabile del
regolare funzionamento della Gestione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione.
Ognuno di essi deve attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Gestione o alle direttive
di massima impartite, secondo i casi, dal Consiglio di Amministrazione.
I Direttori di Gestione, non facenti parte del Consiglio di
Amministrazione, possono partecipare in veste consultiva alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione secondo modalità
stabilite da apposito Regolamento.
I Direttori di Gestione saranno chiamati a relazionare al
Consiglio di Amministrazione sull'attività della propria Gestione.
I Direttori di Gestione rimangono in carica per tutto il periodo di tempo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
Art. 37) Il Consiglio di Gestione è formato da:
- un Segretario di Gestione che coadiuva il Direttore di Gestione e lo sostituisce di diritto nel caso di sua assenza o
impedimento;
- da più Consiglieri, il cui numero è definito nei rispettivi
Regolamenti di Gestione.
Il Consiglio di Gestione è l'organo operativo che, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa, assegna obiettivi alla propria gestione,
ne controlla il conseguimento, formula propri bilanci, propone al Consiglio di Amministrazione investimenti e programmi.
Il Consiglio di Gestione rimane in carica per tutto il periodo di tempo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
Art. 38) Il funzionamento tecnico e amministrativo
delle singole Gestioni dovrà essere disciplinato da appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea.
Art. 39) Potranno essere stabilite ulteriori iniziative di
carattere sociale e finanziario, non previste negli articoli
precedenti, come finalità immediate della Cooperativa.
Tali provvedimenti potranno essere stabiliti, di volta in
volta, dal Consiglio di Amministrazione negli appositi Regolamenti, sempre che ciò non renda necessario un aumento di
contributi a carico dei Soci.
In tale ultimo caso dovrà essere convocata l'Assemblea dei
Soci per deliberare in merito.
TITOLO VIII
Disposizioni Generali e Finali
Art. 40) Se in qualche periodo dell'anno le disponibilità finanziarie della Gestione Mutualità non potessero far fronte
al pagamento integrale dell'indennità di malattia, a causa di
un notevole improvviso aumento di Soci cooperatori ammalati,
il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la temporanea diminuzione
delle indennità in proporzione del Fondo Ordinario della Gestione Mutualità disponibile.
Se invece gli aumenti degli oneri per far fronte alle prestazioni non
dovessero dipendere da cause temporanee o stagionali, ma da cause
permanenti, l'Assemblea dei Soci, appositamente convocata in seduta straordinaria, dovrà pronunciarsi
sull'alternativa di un aumento dei contributi o di riduzione
delle indennità.
Art. 41) In qualunque caso di scioglimento della Società,
l'Assemblea, con le maggioranze stabilita dall'Art. 19, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i Soci cooperatori, stabilendone i poteri.
Art. 42) Per quanto non previsto e regolato dal
presente Statuto e relativi Regolamenti, valgono le norme del vigente Codice Civile in materia di società per azioni e delle Leggi
Speciali sulla Cooperazione.
F.TO F.TO
ANDREA BELLUCCI
GIOVANNA ACQUISTI
PRESIDENTE FLOG NOTAIO |