Allegato
"B" al Rep. 37259 Fasc.8910 del 22.05.2008
STATUTO
TITOLO I
Costituzione, Scopo, Durata,
Sede
Art. 1. E'
costituita la "Fondazione Lavoratori Officine Galileo F.L.O.G. Società
Cooperativa", con sede nel Comune di Firenze.
Art. 2.
La F.L.O.G. è una Cooperativa apolitica e apartitica, senza scopo di
lucro, retta dai principi della mutualità che si propone il miglioramento
delle condizioni morali ed economiche dei propri Soci promuovendo attività
mutualistiche, favorendo il consumo cooperativo e partecipando alla
organizzazione del loro tempo libero; la F.L.O.G. può comunque operare anche
con terzi non soci. In particolare essa è rivolta all'esercizio delle
seguenti attività:
1)
Garantire le condizioni necessarie per l'associazione in gruppi cooperativi
e centri di interesse dei propri Soci;
2)
Gestire spacci, punti vendita, bar e impianti sportivi; organizzare
iniziative di carattere culturale con particolare riferimento alle
tradizioni musicali dei popoli del mondo e allo sviluppo della cultura
cinematografica nel settore etno-musicale; organizzare iniziative di
carattere sportivo, turistico e ricreativo;
3)
Promuovere attività mutualistiche e cooperative. Nell'ambito delle
iniziative di carattere culturale, sono compresi anche i corsi di
Formazione e Specializzazione Professionale.
Nell'ambito delle attività mutualistiche, al fine di stimolare lo spirito di
previdenza e risparmio dei Soci, viene istituita una Sezione, disciplinata
da apposito Regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai Soci ed
effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale
nel rispetto delle limitazioni previste dal successivo comma.
La
società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie,
mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili dal
Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con
esclusione tassativa di quelle previste dal D.Lgs. 58/1998 e, comunque,
con espressa inibizione delle attività di cui agli articoli 10 e 106 del
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385; potrà anche assumere, non per il
collocamento e comunque nei limiti di cui all'art. 2361 C.C., sia in Italia
che all'estero, direttamente o indirettamente, interessenze o
partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o
connesso al proprio; potrà infine concedere fideiussioni e garanzie anche
reali a favore di terzi.
L'attività della Cooperativa, pur sviluppandosi in varie Gestioni, ha
carattere unitario.
Art. 3.
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere
prorogata con deliberazione dell'Assemblea.
TITOLO II
Soci cooperatori
Art. 4.
Il numero dei Soci cooperatori è illimitato ma non potrà mai essere
inferiore a 50 (cinquanta).
Come
indicato nella denominazione sociale, l'accesso alla categoria di soci della
Cooperativa era originariamente limitato ai dipendenti delle Officine
Galileo.
A
seguito delle modifiche societarie e di quelle intervenute nelle relative
realtà aziendali, è stato ampliato il requisito per l'accesso a socio della
Cooperativa, permettendo l'ingresso nella compagine sociale ai dipendenti
delle società che sono succedute alle Officine Galileo e la permanenza
nella compagine sociale ai pensionati delle Officine Galileo e delle
società ad essa succedute.
Attualmente i requisiti richiesti per l'ammissione a Socio cooperatore
sono:
a)
essere:
1)
dipendenti e pensionati di società che sono succedute alla società
d'origine Officine Galileo e di quelle che succederanno in futuro a
quest'ultime in seguito a fusioni, incorporazioni, scorpori, cessione
ecc., purché le società stesse riconoscono il ruolo sociale della
Cooperativa e limitatamente ai dipendenti in forza nelle sedi aziendali
ubicate nelle Province di Firenze e Prato;
2)
dipendenti della F.L.O.G. Società Cooperativa stessa o di associazioni la
cui costituzione sia stata promossa esclusivamente dai soci della
F.L.O.G. Società Cooperativa e che siano riconosciute tali dal Consiglio
di Amministrazione ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i) del
presente statuto;
3)
familiari di primo grado dei soci dipendenti/pensionati delle società
praelencate;
4)
dipendenti di società che intendano stabilire un rapporto con la F.L.O.G.
Società Cooperativa a vantaggio dei propri dipendenti, riconoscendone il
ruolo politico e sociale mediante accordo approvato dal Consiglio di
Amministrazione della F.L.O.G.;
b)
avere compiuto il diciottesimo anno di età;
c)
non esercitare una attività concorrente con quella della F.L.O.G.
Società Cooperativa.
Inoltre potranno presentare una nuova domanda di ammissione alla qualifica
di socio coloro che l'hanno persa o per esclusione ai sensi del punto b)
dell'art. 9 o per volontario recesso, previo versamento dei contributi
relativi alle annualità pregresse per un massimo di 5 (cinque) anni e la
rimozione dei motivi di esclusione con l'assolvimento degli obblighi nei
confronti della F.L.O.G..
Il
libro soci dovrà indicare la categoria di appartenenza del socio
cooperatore.
Art. 5.
Per diventare Socio cooperatore deve essere presentata domanda
scritta al Consiglio di Amministrazione specificando nome, cognome,
residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale e Società o associazione
della quale il richiedente è dipendente, il numero delle azioni da
sottoscrivere e gli eventuali altri dati richiesti dal Consiglio di
Amministrazione.
Chi chiede di diventare
Socio cooperatore dovrà dichiarare inoltre di avere visionato e di
accettare integralmente il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
Art. 6.
Il nuovo Socio deve:
a)
pagare la tassa di ammissione quale versamento a fondo perduto;
b)
liberare le azioni sottoscritte e provvedere al versamento
dell'eventuale sovrapprezzo azioni;
c)
provvedere al versamento dei contributi dovuti secondo quanto
deliberato dal Consiglio di Amministrazione, oppure secondo i Regolamenti
interni.
Art. 7. La qualità di Socio cooperatore si perde per morte, per recesso
o per esclusione.
Art. 8.
Nel caso di morte di un Socio, gli eredi hanno diritto al rimborso
delle azioni ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile nella misura e con
le modalità stabilite dall'Art.11.
Il
recesso è consentito al Socio nei casi previsti dalla legge.
Al
recesso si applicano le norme stabilite dall'art. 2532 del Codice Civile.
Art. 9.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di
Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio cooperatore che:
a)
non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto o
dei Regolamenti Interni o le deliberazioni degli Organi Sociali;
b)
non adempia, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti quale
Socio verso la Cooperativa;
c)
danneggi in qualunque modo, sia moralmente che materialmente, la
Cooperativa;
d)
eserciti una attività concorrente con quella della Cooperativa.
Art. 10.
I Soci cooperatori receduti, esclusi e gli eredi del Socio deceduto
hanno diritto al rimborso delle azioni sottoscritte e liberate, secondo il
valore reale calcolato sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui il
rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio e, comunque, in misura
mai superiore al valore nominale.
Il
rimborso delle azioni dovrà avvenire entro centottanta giorni dalla data
di approvazione del bilancio di cui al comma precedente.
Art. 11.
I Soci receduti, esclusi e gli eredi del Socio deceduto, qualora
non richiedano il rimborso delle azioni entro un anno dal momento in cui
ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale, decadono da ogni diritto
al rimborso stesso, il cui importo verrà trasferito al Fondo di Riserva
Legale.
TITOLO III
Obbligazioni
Art. 12.
L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo
amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata
dall'assemblea straordinaria.
Art. 13.
L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria,
può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o
più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per
il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa
comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione
spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.
Si
applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII Capo V del Libro V
del Codice Civile.
TITOLO IV
Azioni
Art. 14.
Il capitale della società è variabile e formato dai conferimenti dei Soci
cooperatori ed è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25,00
(venticinque/00) cadauna.
La
liberazione delle azioni sottoscritte dovrà essere effettuata entro il
termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 26
del presente Statuto.
Ai
sensi dell'art.2346, primo comma, Codice Civile, è esclusa l'emissione dei
titoli azionari.
Le
azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; esse non possono in
nessun caso essere cedute, neppure ad altri soci, con effetto verso la
Società.
Le
azioni sottoscritte dai soci iscritti alla data del 15 dicembre 2004
conservano il valore nominale di euro 11,36 (undici virgola trentasei).
Patrimonio Sociale
Art. 15.
Il Patrimonio Sociale è costituito:
a)
dal Capitale Sociale;
b)
dal Fondo di riserva da sovrapprezzo delle azioni;
c)
dal Fondo di Riserva Legale;
d)
da ogni altro Fondo non costituito a copertura di particolari rischi
e in previsione di oneri futuri.
Il Fondo di Riserva
Legale è costituito:
a)
dall'accantonamento di una quota, non inferiore al 30%, dell'Utile
Netto di Esercizio;
b)
dalla tassa di ammissione versata dai Soci di cui all'Art. 6, lettera
a);
c)
dalle azioni per le quali i Soci cooperatori siano decaduti dal
diritto al rimborso ai sensi dell'Art. 11.
TITOLO V
Organi Sociali
Art. 16.
L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria e/o
straordinaria.
La
convocazione, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia,
deve essere effettuata dagli amministratori mediante avviso contenente le
materie all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza
della prima ed eventualmente della seconda convocazione, secondo le seguenti
alternative modalità:
a)
avviso da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, oppure con altro mezzo che garantisca la
prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci, spedito almeno 8 (otto)
giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea;
b)
avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
c)
avviso da pubblicarsi sul quotidiano LA NAZIONE o sul
quotidiano LA REPUBBLICA almeno 15 (quindici) giorni prima di
quello fissato per l'adunanza.
In
mancanza dell'adempimento delle formalità di cui al secondo comma,
comunque, l'Assemblea sarà validamente costituita quando siano presenti o
rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, la maggioranza dei
componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se
nominato.
In
tale ipotesi ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione
degli argomenti sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.
L'Assemblea dovrà essere convocata in sede ordinaria o straordinaria,
a seconda delle materie da trattare, quando ne sia fatta domanda da tanti
soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci e
nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
In
questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo senza indugio e
comunque entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
La
convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o
sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Art. 17.
L'Assemblea in sede ordinaria:
a)
approva il Bilancio;
b)
nomina e revoca gli Amministratori;
c)
nomina e revoca il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se
ritenuto opportuno, e ne determina il compenso;
d)
nomina il soggetto cui è demandato il controllo contabile ai sensi
dell'articolo 2409 bis C.C., e ne determina il compenso per l'intera durata
dell'incarico;
e)
approva i Regolamenti;
f)
delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e
del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409
bis C.C.;
g)
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente
statuto alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente
richieste dalla legge, dallo statuto o dagli amministratori per il
compimento degli atti di questi ultimi.
Art. 18.
L'Assemblea in sede straordinaria delibera sugli argomenti di cui
all'art. 2365 Codice Civile.
Art. 19.
In prima convocazione l'Assemblea, sia in sede ordinaria che in
sede straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno dei Soci aventi diritto di voto.
In
seconda convocazione l'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti aventi diritto di voto.
L'Assemblea in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria,
delibera a maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione, sia in
sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti.
Tuttavia per le delibere assembleari sia in prima che in seconda
convocazione, aventi per oggetto lo scioglimento o la liquidazione della
Cooperativa è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Soci aventi diritto di voto.
La
seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.
Art. 20.
Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano; per
le elezioni delle Cariche Sociali, o quando la delibera ha per destinatario
una persona fisica, è obbligatorio lo scrutinio segreto, salvo diversa
unanime decisione dell'Assemblea.
Art. 21.
Hanno diritto di intervento in assemblea i soci iscritti nel libro
soci alla data di convocazione dell'assemblea.
Hanno
diritto al voto nelle Assemblee i Soci cooperatori che risultino iscritti
nel Libro Soci da almeno novanta giorni.
Ogni
Socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni possedute ed il loro valore.
Il
Socio, in caso di malattia o di comprovato impedimento risultanti da
certificazione scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio
avente diritto di voto, non Amministratore, non Sindaco e non dipendente
della Cooperativa, mediante delega scritta.
Ogni
Socio delegato non può rappresentare più di tre Soci con deleghe separate
per ognuno di essi.
Le
deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate
tra gli atti Sociali.
Art. 22.
L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza dal
Consigliere delegato ove esista o, in mancanza, dall'Amministratore più
anziano di età o, ove essa lo deliberi, dal Socio cooperatore eletto
dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina un Segretario e due Scrutatori.
Le
delibere dell'Assemblea ordinaria devono constare da verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Il
verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.
Art. 23.
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
Gli
Amministratori devono essere scelti tra i Soci cooperatori, sono
rieleggibili nei limiti di quanto previsto per legge, e restano in carica
per tre esercizi e più precisamente fino alla data di approvazione del
Bilancio di Esercizio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
Il
Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di membri variabile
non inferiore a 10 (dieci) e non superiore a 20 (venti).
Il
numero dei componenti il Consiglio viene deliberato dall'assemblea nella
stessa riunione in cui si provvede alla elezione dei membri del Consiglio.
Nella
scelta degli Amministratori l'Assemblea, in considerazione del particolare
interesse che la categoria dei soci di cui all'art. 4 comma 4, lett. a)
punto 1), rivestono nell'attività della cooperativa, dovrà deliberare
l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione sulla base di non più di
due liste, riservando alla lista dei soci della predetta categoria almeno
l'80% (ottanta per cento) (arrotondato all'unità superiore) dei posti in
Consiglio di Amministrazione e gli eventuali posti residui alla lista dei
soci delle altre categorie; le liste vengono formate sulla base delle
risultanze del libro soci.
Rispettata la suddetta condizione, l'assemblea avrà cura di eleggere
soci cooperatori che rappresentino tutte le realtà del corpo sociale da cui
è composta la Cooperativa.
La
carica di amministratore è incompatibile con l'essere dipendente della
Cooperativa, delle Associazioni o delle società partecipate di cui all'art.
2 dello statuto.
Può
assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione un rappresentante
indicato da ogni società che, in virtù di accordi con la F.L.O.G., eroga
contributi liberali alla Cooperativa.
Gli
amministratori decadono dalla carica qualora vengano a perdere la
qualifica di socio cooperatore.
Nessuna retribuzione è loro dovuta per la loro attività collegiale; compete
invece il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro
mandato.
Pur
tuttavia, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio
Sindacale, se nominato, può sempre deliberare la corresponsione di un
compenso a favore dei membri del Consiglio investiti di particolari cariche.
Art. 24.
Nella prima riunione dopo la sua elezione, il Consiglio di
Amministrazione deve eleggere:
a)
il Presidente;
b)
due Vicepresidenti;
c)
il Segretario.
Nella
stessa riunione il Consiglio di Amministrazione può nominare, per le
attività per le quali la Cooperativa ritiene di non avvalersi di
organizzazioni specifiche del settore e comunque per le attività
mutualistiche, i Direttori di Gestione ed i loro Consigli di Gestione tra i
Soci cooperatori.
Art. 25.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le
volte che egli lo riterrà opportuno o quando sia stata fatta domanda da
almeno tre Amministratori.
La
convocazione del Consiglio verrà fatta mediante lettera, fax, telegramma,
e-mail, da inviarsi agli Amministratori e Sindaci, se nominati, almeno
cinque giorni prima della riunione, oppure nei casi di urgenza, almeno un
giorno libero prima dell'adunanza.
L'avviso di convocazione, da comunicarsi in forma scritta agli
Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, contiene: il luogo, la data e
l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno.
Le
adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli
Amministratori in carica.
In
mancanza del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente più anziano di
età oppure in mancanza, l'altro Vice Presidente oppure, in mancanza, il
consigliere più anziano di età.
Le
deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate in apposito registro
e firmate dal Presidente e dal Segretario.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le
votazioni sono normalmente palesi; sono invece a scrutinio segreto quando
ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di
argomenti nei quali sono interessati gli Amministratori, i Sindaci oppure
loro parenti ed affini fino al terzo grado.
A
parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; in
quelle a scrutinio segreto, la parità dei voti comporta la reiezione della
proposta.
Oltre
che nei casi previsti per legge, decade dalla carica l'Amministratore che,
senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del
Consiglio.
Art. 26.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei pù ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della Società.
Può
pertanto deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di
quelli che per legge o in base allo statuto, sono di esclusiva competenza
dell'assemblea.
A
titolo esemplificativo ma non esaustivo il Consiglio:
a)
cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b)
delibera in merito alla ammissione dei Soci cooperatori,
determinando la tassa di ammissione ed i contributi annuali, le loro
modalità di pagamento e quelle di liberazione delle azioni sottoscritte;
c)
delibera in merito al recesso ed alla esclusione dei Soci
cooperatori;
d)
adempie a tutte le funzioni ed esercita tutti i poteri demandatigli
dalla legge e dal presente Statuto;
e)
convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
f)
redige i Bilanci e relativi allegati ed i rendiconti;
g)
redige i Regolamenti relativi al funzionamento della Cooperativa ed
alle singole Gestioni;
h)
delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti dei lavoratori alle
dipendenze della Cooperativa;
i)
delibera gli investimenti immobiliari nell'interesse delle attività
sociali;
l)
riconosce quali sono le Associazioni la cui costituzione sia stata
promossa esclusivamente tra i Soci della Cooperativa ai sensi dell'Art. 4.
Art. 27.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta
legalmente la Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà
di promuovere e sostenere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative
per ogni grado di giurisdizione od anche per giudizi di revocazione o
Cassazione, o di nominare all'uopo avvocati o procuratori alle liti.
Il
Consiglio può delegare, ad eccezione della concessione di fidejussioni o
garanzie anche reali a favore di terzi e nel rispetto dei limiti previsti
dall'art.2381, 4 comma, C.C., in tutto o in parte i propri poteri al
Presidente, ed in parte anche a singoli consiglieri nonché, con procura
speciale, a terzi non Soci o impiegati della Società.
I Vice
Presidenti coadiuvano in tutto il Presidente e, in sua assenza e/o
impedimento, ne assumono tutte le attribuzioni.
Art. 28.
Il Segretario redige, d'accordo con il Presidente, gli Ordini del
Giorno che formeranno oggetto delle Riunioni Consiliari, gli avvisi
riguardanti le convocazioni del Consiglio e della Assemblea, trasmette gli
inviti per le adunanze del Consiglio di Amministrazione, tiene ed aggiorna
il Libro dei Soci e i Libri delle Adunanze del Consiglio e dell'Assemblea.
Inoltre, egli prende visione di tutta la corrispondenza in arrivo che
trasmette agli Organi della Cooperativa, cura personalmente l'archivio
sociale, la corrispondenza non commerciale e quella del Presidente.
Art. 29.
Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o comunque se
nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti
dall'Assemblea dei Soci, anche tra i non Soci.
L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci
Effettivi.
I
Sindaci durano in carica tre esercizi, possono essere rieletti, e scadono
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della loro carica.
La
cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in
cui il Collegio è stato ricostituito.
Il
compenso annuale dei Sindaci è determinata dalla Assemblea all'atto della
nomina, per l'intero periodo di durata dell'Ufficio.
Art. 30.
Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 Codice Civile,
controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle
leggi e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento, predisponendo altresì la relazione prevista
dall'articolo 2429 Codice Civile.
I
sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad
atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici
e quanto altro stabilito per legge.
Di
ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da trascrivere
nell'apposito libro.
Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis Codice Civile,
l'Assemblea può attribuire ai sindaci il controllo contabile.
In
tal caso il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della
Giustizia.
Art. 31.
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una
società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della Giustizia oppure, nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo
precedente, dal Collegio Sindacale.
Il soggetto incaricato
del controllo contabile:
-
verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno
trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
-
verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio
consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili
e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li
disciplinano;
-
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio
e sul bilancio consolidato, ove redatto.
L'incarico di controllo contabile ha durata di tre esercizi, con scadenza
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio dell'incarico.
TITOLO VI
Esercizio Sociale – Bilancio
Art. 32.
L'esercizio amministrativo ha inizio il primo Gennaio e termina il 31
Dicembre di ogni anno solare.
Alla
fine di ogni esercizio amministrativo, il Consiglio di Amministrazione
provvede alla compilazione del Bilancio, ai sensi degli artt. 2423 e
seguenti del Codice Civile.
Il
bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro
centottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del
bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della Società, indicate dall'organo
amministrativo nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota
integrativa qualora il bilancio venga redatto in forma abbreviata.
Gli
utili risultanti dal bilancio sociale saranno così ripartiti:
a)
almeno il 30% al Fondo di Riserva Legale qualunque sia l'ammontare
da questo raggiunto;
b)
una quota degli utili, nella misura stabilita dall'art. 11 della
Legge numero 59/92 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere
destinata alla costituzione e all'incremento dei Fondi Mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c)
una quota degli utili, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
alla costituzione ed incremento dei Fondi di cui al comma 1, lettera d),
dell'Art. 15 del presente Statuto.
L'Assemblea può comunque deliberare che, in deroga alle disposizioni di
cui al comma precedente, la totalità degli utili di esercizio, dedotta la
quota da destinarsi ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui al precedente punto b), siano accantonati nel
Fondo di Riserva Legale e/o nei Fondi di cui al comma 1, lettera d),
dell'Art. 15 del presente Statuto.
Art. 33.
E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.
E'
vietata la distribuzione di riserve a favore dei Soci cooperatori sia
durante la vita sociale, sia in caso di scioglimento della Società.
In
caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto ai Fondi
Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 34.
Il bilancio annuale espone il Risultato Economico e Finanziario
complessivo delle varie attività della Società, tenendo però distinti i
risultati relativi alla Gestione Mutualità.
Art. 35.
In nessun caso potrà essere consentito che dal Fondo Ordinario della
Gestione Mutualità, alimentato con i contributi dei Soci cooperatori, siano
effettuati storni definitivi di somme per il soddisfacimento di altri
impegni sociali assunti dalla Società.
TITOLO VII
Gestioni Interne
Art. 36.
(Ristorni) L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su
proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci
cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla
normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo
apposito regolamento.
Il
ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e
alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri
stabiliti dall'apposito regolamento.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni per ciascun socio
cooperatore:
a)
in forma liquida;
b)
mediante aumento proporzionale delle quote.
Art. 37.
I Direttori di Gestione sono preposti alla direzione delle Gestioni
delle attività della Cooperativa.
Ognuno
di essi, coadiuvato da un Consiglio di Gestione, è responsabile del
regolare funzionamento della Gestione affidatagli dal Consiglio di
Amministrazione.
Ognuno di essi deve attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e
nel Regolamento di Gestione o alle direttive di massima impartite, secondo
i casi, dal Consiglio di Amministrazione.
I
Direttori di Gestione, non facenti parte del Consiglio di Amministrazione,
possono partecipare in veste consultiva alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione secondo modalità stabilite da apposito Regolamento.
I
Direttori di Gestione saranno chiamati a relazionare al Consiglio di
Amministrazione sull'attività della propria Gestione.
I
Direttori di Gestione rimangono in carica per tutto il periodo di tempo in
cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
Art. 38.
Il Consiglio di Gestione è formato da:
-
un Segretario di Gestione che coadiuva il Direttore di Gestione e lo
sostituisce di diritto nel caso di sua assenza o impedimento;
-
da più Consiglieri, il cui numero è definito nei rispettivi
Regolamenti di Gestione.
Il
Consiglio di Gestione è l'organo operativo che, nell'ambito delle direttive
impartite dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, assegna
obiettivi alla propria gestione, ne controlla il conseguimento, formula
propri bilanci, propone al Consiglio di Amministrazione investimenti e
programmi.
Il
Consiglio di Gestione rimane in carica per tutto il periodo di tempo in
cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
Art. 39.
Il funzionamento tecnico e amministrativo delle singole Gestioni
dovrà essere disciplinato da appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea.
Art. 40.
Potranno essere stabilite ulteriori iniziative di carattere sociale
e finanziario, non previste negli articoli precedenti, come finalità
immediate della Cooperativa.
Tali
provvedimenti potranno essere stabiliti, di volta in volta, dal
Consiglio di Amministrazione negli appositi Regolamenti, sempre che ciò
non renda necessario un aumento di contributi a carico dei Soci.
In
tale ultimo caso dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per
deliberare in merito.
TITOLO VIII
Disposizioni Generali e Finali
Art. 41.
Se in qualche periodo dell'anno le disponibilità finanziarie della
Gestione Mutualità non potessero far fronte al pagamento integrale
dell'indennità di malattia, a causa di un notevole improvviso aumento di
Soci cooperatori ammalati, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere
la temporanea diminuzione delle indennità in proporzione del Fondo
Ordinario della Gestione Mutualità disponibile.
Se
invece gli aumenti degli oneri per far fronte alle prestazioni non dovessero
dipendere da cause temporanee o stagionali, ma da cause permanenti,
l'Assemblea dei Soci, appositamente convocata in seduta straordinaria,
dovrà pronunciarsi sull'alternativa di un aumento dei contributi o di
riduzione delle indennità.
Art. 42.
In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con
le maggioranze stabilita dall'Art. 19, nominerà uno o più liquidatori,
preferibilmente fra i Soci cooperatori, stabilendone i poteri.
Art. 43.
Per quanto non previsto e regolato dal presente Statuto e relativi
Regolamenti, valgono le norme del vigente Codice Civile in materia di
società per azioni e delle Leggi Speciali sulla Cooperazione.
F.TO FABIO NINCI
F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO
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